Chiarimenti sulle modifiche del Decreto Sostegni-ter agli ammortizzatori sociali


Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali fornisce chiarimenti sulle modifiche introdotte dal cd. “Decreto Sostegni-ter” in materia di ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro (Circolare 18 marzo 2022, n. 6).

In primo luogo il Ministero chiarisce che le modifiche introdotte dal Decreto Sostegni-ter si applicano ai trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o di riduzione dell’attività decorrenti dal 27 febbraio 2022.
Il Decreto Sostegni-ter ha apportato modifiche riguardo alla procedura di pagamento diretto, alla compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa, alla procedura di consultazione sindacale, al meccanismo di condizionalità e riqualificazione professionale, nonché al trattamento straordinario per la causale relativa all’accordo di transizione occupazionale.

MODALITÀ DI EROGAZIONE E TERMINE PER IL RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI


Qualora si opti per il pagamento del trattamento di integrazione direttamente da parte dell’Inps sono previsti alcuni obblighi in capo al datore di lavoro a pena di decadenza.
Il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla data della “comunicazione” del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione.
Trascorsi tali termini, senza l’adempimento dei citati obblighi di comunicazione, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro.
In proposito, il Ministero chiarisce che il procedimento amministrativo relativo all’autorizzazione alla concessione dei trattamenti di CIGS viene interamente svolto in via telematica attraverso l’uso dell’applicativo informatico noto come CIGS on-line. Con una funzione propria dell’applicativo di CIGS-online l’Amministrazione, tempestivamente rispetto alla numerazione del provvedimento, mette a disposizione dell’INPS i decreti. Al termine dell’istruttoria amministrativa viene rilasciato un avviso – anche tramite PEC – di avvenuta emissione del decreto direttoriale quale provvedimento di chiusura del procedimento amministrativo. Il referente aziendale accreditatosi nel sistema informatico CIGS-online ha sempre la possibilità, oltre che di comunicare con gli uffici, di seguire l’iter del procedimento amministrativo.

COMPATIBILITÀ CON LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA


Nell’ipotesi in cui il lavoratore, già beneficiario di integrazione salariale, svolga – nel periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro – attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a sei mensilità, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

ESAME CONGIUNTO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI


L’impresa che intende richiedere l’intervento di integrazione salariale, sia ordinario che straordinario, deve avviare la procedura di consultazione sindacale (esame congiunto). Tale procedura può essere svolta “anche in via telematica”.
In proposito il Ministero chiarisce che l’espletamento di tale fase del procedimento (esame congiunto) può essere svolta anche a distanza, con l’ausilio delle reti informatiche o telefoniche.

CONDIZIONALITÀ E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE


Il meccanismo della condizionalità l’obiettivo di assicurare ai lavoratori, coinvolti in programmi aziendali che vedano anche l’intervento del sostegno al reddito, la possibilità di riqualificare le proprie competenze, attraverso percorsi di formazione.
Tale meccanismo si applica in favore dei lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione straordinari, ma anche, per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto Sostegni-ter, ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale erogati dai Fondi bilaterali, dai Fondi bilaterali alternativi, dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e Fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano.
Grazie a questo meccanismo i lavoratori partecipano ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione anche mediante fondi interprofessionali. I percorsi di formazione e riqualificazione offerti ai detti lavoratori devono essere programmati e coordinati con la domanda di lavoro espressa dal territorio.
La mancata e ingiustificata partecipazione alle iniziative formative comporta l’irrogazione di sanzioni che implicano la decurtazione del trattamento di integrazione salariale in misura percentuale, fino alla decadenza dal trattamento in corso (le modalità attuative saranno definite con decreto ministeriale in fase di emanazione).

ACCORDO DI TRANSIZIONE OCCUPAZIONALE


La norma prevede che al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, per un periodo pari a un massimo di 12 mesi complessivi, non ulteriormente prorogabili, al fine del recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero.
Il Ministero precisa che la misura è destinata prevalentemente a quei lavoratori che in seguito alle azioni di un programma aziendale di riorganizzazione o risanamento già concluso da parte dell’impresa da cui dipendono restino, comunque, non riassorbibili e, pertanto, a rischio esubero.
La locuzione “all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale” indicata nella norma postula una valutazione aziendale e che la stessa possa essere compiuta senza soluzione di continuità con un precedente trattamento di integrazione salariale straordinario già autorizzato, sia esso di prima concessione o di proroga.
Secondo il Ministero, anche nell’ipotesi in cui tale valutazione di “esito” sia compiuta non in continuità strettamente temporale con un programma di risanamento o riorganizzazione, bensì dopo che sia trascorso un certo intervallo dalla conclusione delle azioni del programma stesso con eventuale ripresa dell’attività naturale dell’azienda, laddove emerga l’esigenza di salvaguardia dei livelli occupazionali, deve ritenersi comunque applicabile la tutela ed i relativi impegni di formazione del personale in esubero.
Considerato il carattere successivo dell’intervento di CIGS per accordo di transizione occupazionale rispetto ad un piano di CIGS per crisi o riorganizzazione aziendale, l’azienda richiedente la misura in parola non deve trovarsi nella condizione di poter accedere ad ulteriori periodi di interventi straordinari all’interno del quinquennio mobile non ancora esaurito. Pertanto, non è possibile ricorrere direttamente alla CIGS per accordo di transizione occupazionale, senza preventivamente aver fatto uso di CIGS per crisi o riorganizzazione aziendale.
È possibile ricorrere eccezionalmente e senza soluzione di continuità all’ulteriore periodo di sostegno al reddito di CIGS per accordo di transizione occupazionale ove l’impresa provi la necessità di gestire in maniera non traumatica un residuo esubero di personale non risolto con la CIGS in deroga per le imprese in crisi.


Sotto il profilo operativo l’accesso al trattamento di integrazione salariale straordinario per accordo di transizione occupazionale richiede l’espletamento della procedura di consultazione sindacale, nella quale:
– vanno individuati ed indicati i lavoratori a rischio esubero;
– definite la Regione o le Regioni competenti, le azioni di formazione e riqualificazione (articolate anche con la partecipazione dei fondi interprofessionali ) per la rioccupazione e l’autoimpiego specificando, anche via prospettica, le strategie di gestione del personale beneficiario della misura individuando il personale che l’impresa stessa è in grado di riassorbire nella propria struttura.


Le azioni rivolte alla individuazione di percorsi di formazione, finanziabili anche mediante il ricorso ai fondi interprofessionali e ai cofinanziamenti regionali, sono definite con gli enti di formazione, ovvero tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale e gli altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione.


Quanto all’accesso al programma GOL, i lavoratori interessati dall’accordo, in particolare, accedono ad un determinato percorso nei servizi per il lavoro, denominato “Percorso 5: ricollocazione collettiva” (le indicazioni in materia verranno fornite dall’ANPAL).


L’intervento non va conteggiato nell’ambito del periodo massimo di cassa integrazione straordinaria fruibile nel quinquennio mobile di riferimento. Pertanto, lo stesso va considerato in deroga ai limiti temporali ed è invocabile anche dalle imprese che hanno esaurito i periodi di integrazione salariale massimi fruibili nel quinquennio di riferimento.


Per la presentazione dell’istanza, deve essere utilizzato l’applicativo informatico CIGS on line, ove è disponibile l’apposita Scheda n. 11 (Accordo di transizione occupazionale ex articolo 22 ter, d.lgs. n. 148/2015) da compilare e allegare alla domanda.

INPS: prestazioni integrative per la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige


L’Inps fornisce alcune precisazioni sulla disciplina relativa ai trattamenti di integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga per la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.


La tutela integrativa può essere richiesta da tutti i datori di lavoro privati di qualsiasi settore economico, incluso quello dell’artigianato, in caso di esaurimento della cassa integrazione o assegno ordinario, anche di qualsiasi altro Fondo, riferiti esclusivamente alla “emergenza COVID-19”.
La medesima tutela si applica a quei lavoratori che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva dovuta a situazioni aziendali connesse all’emergenza da COVID-19, ovvero siano impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito di misure di contenimento previste dalle autorità preposte, purché risultino alle dipendenze del datore di lavoro richiedente la prestazione secondo le decorrenze indicate in materia dal legislatore nazionale.
I lavoratori beneficiari devono essere in forza all’azienda alla data del 1° gennaio 2022.
La tutela integrativa può essere concessa dal Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige ai: lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati o quadri, ivi compresi gli apprendisti di qualsiasi livello e di qualsiasi forma contrattuale e lavoratori assunti ai sensi dell’articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97; soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
– dipendenti di imprese artigiane che hanno usufruito del beneficio del Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato e che hanno terminato il relativo periodo di godimento previsto; lavoratori intermittenti a condizione che abbiano “risposto alla chiamata” prima del verificarsi dell’evento sospensivo o riduttivo dell’attività lavorativa. Laddove, al contrario, l’evento sospensivo si verifica quando il lavoratore non è ancora stato chiamato e, quindi, non sta lavorando, il medesimo non ha diritto alla tutela integrativa non esistendo una retribuzione persa da integrare; lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, qualora l’azienda non possa chiedere la tutela ordinaria (CISOA) per aver già esaurito il numero massimo annuale di giornate fruibili. La tutela integrativa, limitatamente al settore agricolo, per le ore di riduzione o di sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Dal trattamento de quo sono esclusi i dirigenti, i dipendenti pubblici e le altre figure professionali non previste dalla normativa vigente.
Ai fini della procedibilità della domanda, è sufficiente che i datori di lavoro interessati trasmettano istanza alla Direzione provinciale INPS di Bolzano; esclusivamente i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti devono altresì inviare l’elenco delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti e il relativo periodo oggetto della domanda alle Organizzazioni firmatarie dell’Accordo quadro locale del 10 giugno 2020.
Ai fini dell’accesso alla prestazione, non è necessaria la preventiva fruizione degli ordinari strumenti di flessibilità (comprese ferie e permessi).


La misura della prestazione integrativa erogata dal Fondo di solidarietà è pari alla prestazione di integrazione salariale, così come definita dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 148/2015, anche in relazione ai massimali.
Per l’anno 2022 il massimale di riferimento è pari a € 1.222,51 (Circolare Inps 19 marzo 2022, n. 42).

Edilizia Industria Ragusa: firmato il nuovo CIPL

Firmato il 9/3/2022, tra ANCE Ragusa e FENEAL-UIL Sicilia Centrale, FILCA-CISL Ragusa-Siracusa, FILLEA-CGIL Ragusa, il CCPL integrativo del CCNL 18/7/2018 Edilizia Industria da valere per tutto il territorio della provincia di Ragusa


 


Il nuovo CIPL firmato il 9/3/2022 per i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore dell’Edilizia Industria della provincia di Ragusa, decorre dall’1/3/2022 e scadrà il 31/12/2023.


Indennità di trasporto
Con decorrenza dall’1/3/2022 all’operaio che, con mezzi propri, raggiunge la sede dell’impresa, ovvero il luogo di raccolta, oppure il posto di lavoro (cantiere), è dovuta una indennità di trasporto giornaliera.
Il valore dell’indennità di trasporto giornaliera viene fissata, a regime, in € 0,70 complessivi che verranno corrisposti secondo la seguente tempistica:


– con decorrenza dall’1/3/2022, € 0,40;
– con decorrenza dall’1/1/2023, aumento di € 0,30 (raggiungendo così il valore a regime).


L’indennità di cui sopra non è dovuta quando l’Impresa mette a disposizione dell’operaio un proprio mezzo aziendale che consente al Lavoratore il raggiungimento della sede dell’impresa, ovvero del luogo di raccolta, oppure il posto di lavoro (cantiere), partendo dalla propria residenza e/o domicilio utilizzando detto mezzo in dotazione.
Le Parti convengono di differenziare l’entità dell’indennità di trasporto nelle seguenti ulteriori misure che verranno corrisposte in aggiunta all’indennità di trasporto giornaliera di cui ai commi precedenti quando il Lavoratore raggiunge il cantiere, posto fuori dai limiti territoriali di cui all’art. 8 del CIPL 13/3/2017 (km 4 dal perimetro urbano indicato nei piani regolatori), con mezzi propri:


A) fascia entro i 15 km dai limiti territoriali indicati nell’art. 8 del CIPL 13/3/2017: € 1,00 giornalieri;
B) fascia oltre i 15 km dai limiti territoriali indicati nell’art. 8 del CIPL 13/3/2017: € 2,00 giornalieri;
L’indennità di trasporto, ove spettante, ferme le cause di esclusione di cui al terzo comma, è dovuta anche nei casi di impossibilità di inizio lavori per avversità atmosferiche e conseguente ricorso alla CIGO a condizione che il Lavoratore abbia fatto registrare la sua presenza presso la sede dell’impresa, ovvero il luogo di raccolta, oppure in cantiere.


Indennità sostitutiva di mensa
Le Parti concordano che, a far data dall’1/3/2022 la corresponsione dell’indennità sostitutiva di mensa avvenga tramite la consegna di appositi e nominativi “buoni pasto elettronici” il cui valore nominale è fissato in € 4,00 giornalieri corrispondente ad un costo, posto a carico del Datore di Lavoro, di:


A. € 2,90 al giorno, pari a € 0,3625 orarie di lavoro ordinario, per quei Datori di Lavoro alle cui dipendenze non vi siano operai assunti in regime di “Part Time”;
B. € 3,32 al giorno, pari a € 0,415 orarie di lavoro ordinario, per quei Datori di Lavoro alle cui dipendenze è presente anche un solo operaio assunto in regime di “Part Time”;


Detta indennità sostitutiva, che è esclusa dall’imponibile fiscale e contributivo in quanto non supera il limite massimo fissato dall’art. 51 del DPR 22/12/1986 n. 917 come modificato dal D.Lgs. 12/12/2003 n. 344, dovrà essere corrisposta in misura intera per presenza in cantiere che superi almeno le 4 ore di lavoro ordinario, quindi, non si procederà a conguagli orari nel caso di presenza di durata inferiore.
L’importo dell’indennità è accantonato presso la Cassa Edile di Ragusa secondo la seguente procedura:


a) l’Impresa provvede a calcolare l’ammontare mensile dell’indennità sostitutiva di mensa indicandola in busta paga;
b) l’importo, di cui alla precedente lettera a), deve essere accantonato mensilmente, insieme alla maggiorazione prevista dal CCNL, presso la Cassa Edile di Ragusa.
C. l’indennità sostitutiva di mensa accantonata, nella fattispecie di cui alla precedente lettera A., sarà integrata dalla premialità.


La Cassa Edile stipulerà un apposito accordo con primaria Società del settore “buoni pasto” la quale Società potrà provvedere al recapito delle “card” ad ogni Operaio avente diritto garantendo comunque che l’indennità nominale di € 4,00 giornaliere sia corrisposta mensilmente tramite ricarica elettronica delle singole “card”.
Nei cantieri ove la mensa è già istituita l’Impresa concorre al costo del pasto nella misura di 2/3 del costo effettivo.
L’indennità sostitutiva di mensa, per il suo specifico fine, non potrà in nessun caso essere conglobata alla retribuzione.
Nel caso dei cosiddetti “grandi cantieri”, intendendosi quelli ove la presenza media di unità lavorative è non inferiore a 50, si rinvia agli artt. 88 e 113 del CCNL 18/7/2018, per la cui attuazione si dovrà procedere tramite la sottoscrizione di uno specifico protocollo fra la/e Impresa/e esecutrice/i, l’ANCE Ragusa e le OO.SS. competenti per territorio.


Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
Le Parti verificano la dovuta erogazione dell’EVR per l’anno 2022, con aliquota provinciale al 3%, per il periodo aprile 2022/marzo 2023, come conseguenza dell’andamento prima rilevato, avendo a mente che l’erogazione dell’EVR per gli Operai (il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173) e per gli Impiegati (il cui calcolo avverrà per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato) deve essere assolto dall’Impresa con la corresponsione mensile degli importi risultanti con effetti dall’1/4/2022.
Determinata, così, la percentuale dell’EVR 2022 a livello provinciale (3%), al livello aziendale ogni Impresa, nel suo complesso – al di là delle singole unità produttive dislocate sul/i territorio/i – procederà al calcolo dei seguenti due parametri propri, al fine di verificare la performance aziendale raffrontando la media del triennio 2021/2020/2019 con media del triennio 2020/2019/2018:
– Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
ovvero, per le Imprese con soli Impiegati:
– Ore lavorate e registrate sul Libro unico del Lavoro;
– Volume d’affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.
Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello provinciale.
Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l’EVR non sarà erogato.
Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura ridotta prevista dall’art. 38 del CCNL 1/7/2014, che qui si intende interamente riportato.
Le Parti, infine, confermano che, per l’intera vigenza del presente Contratto, si incontreranno entro il mese di marzo di ogni anno, per determinare la misura dell’EVR a valere per il periodo aprile dell’anno corrente e fino al mese di marzo dell’anno successivo.


Premialità alle imprese
La premialità, (come precisato anche in Circolare Ance Siracusa) in termini di bonus sui contributi versati e su integrazione dell’indennità di mensa, viene riconosciuta solamente alle imprese che non abbiano operai assunti in regime di “Part-Time”:
– il “Bonus premialità” viene confermato, potenziato e semplificato, ammontante al 40% dei contributi versati dalle imprese a titolo di Cassa Edile ed Ente Sfera, mentre un ulteriore 10% di bonus, portando così al 50% dei contributi versati, viene riservato alle Imprese che si siano dotate dell’Attestato di Asseverazione emesso dall’Ente Sfera o da un Ente Bilaterale Territoriale costituito da ANCE e OOSS. Il nuovo Bonus verrà concesso a tutte le imprese che abbiano effettuato la formazione esclusivamente tramite l’Ente Sfera o un Ente Bilaterale Territoriale costituito da ANCE e OOSS. Le domande, come sempre, devono essere presentate alla Cassa Edile entro il 30 aprile, per il semestre ottobre 2021-marzo 2022, ed entro il 31 ottobre, per il semestre aprile 2022-settembre 2022.
– L’integrazione sull’indennità sostitutiva di mensa viene fissata a € 0,42 giornaliere.

CIPL Edilizia Industria Napoli: firmato il rinnovo



Siglato l’8/3/2022, tra l’ANCE Napoli, aderente all’ANCE e la FeNEAL UIL territoriale di Napoli, la FILCA CISL, la FILLEA CGIL, l’accordo per il rinnovo del CIPL per i dipendenti dell’industria edile di Napoli, in vigore dall’1/3/2022 fino al 30/6/2024.


Indennità territoriale di settore e premio di produzione


L’indennità territoriale di settore è confermata nei valori orari di seguito riportati compresivi dell’Elemento Economico Territoriale, previsto dal vigente CCNL.















Operaio di produzione

I.T.S.


Livello 4 1,545
Livello 3 (Operaio Specializzato) 1,439
Livello 2 (Operaio Qualificato) 1,290
Livello 1 (Operaio Comune) 1,111


















Discontinui

I.T.S.


D5 (Operaio Specializzato) 1,416
D4 (Operaio Qualificato) 1,269
D3 (Operaio Comune) 1,092
D1 (Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti senza alloggio) 0,941
D2 (Custodi, portinai, guardiani con alloggio) 0,816


Il premio di produzione per gli impiegati è confermato nei valori orari di seguito riportati compresivi dell’Elemento Economico Territoriale, previsto dal vigente CCNL.
























Premio di Produzione

Importo


Livello 7 e 7Q (Categoria I Super) € 369,87
Livello 6 (Categoria I) € 337,80
Livello 5 (Categoria II) € 283,16
Livello 4 (Assistenti Tecnici) € 259,45
Livello 3 (Categoria III) € 239,11
Livello 2 (Categoria IV) € 216,35
Livello 1 (Primo impiego) € 186,01


Elemento variabile delle retribuzione (E.V.R.)


Le Parti per calcolare l’E.V.R. 2022, in coerenza con quanto previsto dal contratto collettivo nazionale, compareranno i dati del triennio 2021-2020-2019 con quelli del triennio 2020-2019-2018.
Le Parti stabiliscono che, ai fini delle successive verifiche annuali, i due trienni di comparazione slitteranno, ogni anno, in avanti di un anno.
Ai fini della determinazione dell’E.V.R. eventualmente erogabile a livello provinciale, nel caso due parametri risultassero pari o positivi, l’E.V.R. sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell’EVR (4%); nell’ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l’E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.


Lavori speciali


A) Lavori marittimi: Per tutti gli altri lavori eseguiti fuori porto, non contemplati nel contratto integrativo, spetta una maggiorazione sulla retribuzione globale nella misura del 10% della stessa, limitatamente alle ore trascorse fuori del porto. Per i lavori fuori del porto si intendono quelli eseguiti oltre le due miglia dalla bocca del porto stesso.

B) Lavori in galleria: Al personale addetto ai lavori in galleria, che presta la propria attività in una delle condizioni di seguito elencate, è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una delle seguenti maggiorazioni da calcolarsi sugli elementi della retribuzione:
a. 46% di maggiorazione per il personale addetto al fronte di perforazione di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale e per gli operai addetti ai lavori di riparazione straordinaria che si svolgano in condizioni di difficoltà e/o di disagio;
b. 26% di maggiorazione per il personale che effettui lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie, per il personale addetto ai lavori per opere sussidiarie, per il personale addetto al carico ed ai trasporti, all’interno delle gallerie, anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione. Tale maggiorazione verrà riconosciuta al personale addetto ai lavori in galleria nel caso in cui questi si svolgano in condizioni di eccezionale disagio: presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall’imbocco;
c. 18% di maggiorazione per il personale addetto alla riparazione e/o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie;
d. 10% di maggiorazione al personale addetto ai piazzali laddove dovessero manifestarsi indifferibili esigenze produttive per l’effettivo e costante supporto alle lavorazioni che si svolgono in galleria.


Trasporti


Le indennità a titolo di concorso spese per il trasporto, urbano ed extraurbano, sono così stabilite:
a. Per gli operai in € 2,48/giorno pari a € 0,31 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia);
b. Per gli impiegati in € 53,63 mensili.
Le predette indennità non sono dovute ai lavoratori che fruiscano dei mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dall’impresa. L’indennità di trasporto per gli impiegati, nel caso del part time orizzontale, verrà corrisposta integralmente. Al contrario, nel caso del part time verticale, l’indennità verrà corrisposta rapportandola alle giornate di effettivo lavoro.


Mensa


Fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto in ciascun’impresa e quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale, l’impresa provvederà all’istituzione di un servizio mensa affinché possa essere consumato un pasto caldo dai lavoratori occupati nel cantiere.
Il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro con un massimale a carico di quest’ultimo, per ciascun pasto consumato, di € 5,25.
Ove non si renda possibile l’attuazione di quanto sopra previsto, a decorrere dall’1/3/2022 sarà corrisposta un’indennità sostitutiva di € 6,48 giornalieri pari a € 0,81 per ogni ora di lavoro ordinario prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia).
L’indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme sopra indicate, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo per esigenze tecnico organizzative dell’impresa.
Per gli impiegati l’indennità sostitutiva dall’1/3/2022 è stabilita in € 140,13 mensili.
Qualora le aziende optassero per l’adozione del ticket elettronico, l’importo giornaliero del sostitutivo mensa sarà pari ad € 7.


Indennità di reperibilità


Qualora l’azienda per esigenze tecnico produttive non straordinarie richieda, per iscritto, ai lavoratori la loro pronta disponibilità ad intervenire oltre l’orario di lavoro ordinario, agli stessi spetta una indennità di reperibilità pari a € 10,00 (dieci/00) giornalieri per la reperibilità nelle giornate non festive e pari a € 15,00 (quindici/00) giornalieri per la disponibilità in giornate festive o per la disponibilità notturna.

Contributo sindacale per i lavoratori non iscritti a CCNL Carta lndustria

Nel corrente mese di marzo 2022 verrà effettuata, a fronte delle spese organizzative e logistiche sostenute per la gestione della trattativa di rinnovo, un contributo Contributo spese trattativa rinnovo CCNL ai dipendenti non iscritti/e ad alcuna Organizzazione Sindacale

Il 28/7/2021 è stato rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Cartai e Cartotecnici sottoscritto da Assocarta, Assografici, Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, effettivo dal 19/10/2021 a seguito del positivo scioglimento della riserva da parte delle OO.SS. dopo le assemblee tenute con i lavoratori e le lavoratrici.
A fronte delle spese organizzative e logistiche sostenute per la gestione della trattativa di rinnovo, le OO.SS. chiedono ai Lavoratori e alle Lavoratrici non iscritti/e ad alcuna Organizzazione Sindacale un contributo spese di € 25,00 a titolo di “Contributo spese trattativa rinnovo CCNL” che sarà trattenuto sulle competenze del mese di marzo 2022. I Lavoratori e le Lavoratrici che non intendessero versare la quota ne hanno dovuto dare avviso tramite mail agli uffici del personale dell’Azienda entro il 28/2/2022. Ai Lavoratori e alle lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale la quota sarà conseguentemente riproporzionata in ragione del ridotto orario di lavoro.
Gli importi trattenuti saranno versati dalle aziende su c/c utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
CODICE IBAN C/C: IT 85 Y 02008 05211 000400913583 CODICE BIC SWIFT: UNCRITM1712 UNICREDIT – AGENZIA BONCOMPAGNI – VIA BONCOMPAGNI 16/D – 00187 ROMA
Per eventuali ulteriori informazioni, si prega di contattarci in Associazione al numero 03926100243 o scriverci all’indirizzo e-mail: battaglia@assografici.it.
Inoltre, da gennaio 2022 il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale ha previsto l’iscrizione obbligatoria di tutte le aziende del settore cartotecnico, con esclusione delle aziende cartarie e del converting del tissue, all’E.N.I.P.G.
L’iscrizione è obbligatoria già dall’1/1/2022 anche se comporterà il pagamento di un contributo solo dal 2023. In considerazione delle esigenze legate all’evoluzione tecnologica e dei processi organizzativi e produttivi, le Parti riconoscono l’Ente Nazionale per l’Istruzione Professionale Grafica (E.N.I.P.G.) quale organismo atto a provvedere allo studio, alla promozione e al coordinamento delle iniziative dirette a favorire lo sviluppo tecnico e professionale.
L’Ente è da sempre operante in ambito grafico, e da diversi anni anche in quello cartotecnico, col compito di promuovere, incrementare e potenziare l’istruzione professionale a favore dei giovani che intendono qualificarsi o specializzarsi nelle lavorazioni caratteristiche del nostro settore, nonché del personale già in forza per quanto attiene al continuo aggiornamento professionale.
In tal senso, fondamentale sarà il contributo che le aziende cartotecniche potranno dare nell’orientare l’E.N.I.P.G. verso le effettive esigenze che dovranno guidare la scelta formativa sia rivolta ai giovani delle scuole che al personale in forza che dovrà, di volta in volta, adeguare le proprie competenze al continuo e rapido sviluppo tecnologico.