ACCORDO CONFINDUSTRIA – CGIL CISL UIL: Fondo di solidarietà per il popolo ucraino

Con accordo del 25/3/2022, CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL, di fronte alla drammatica e gravissima situazione che la guerra sta determinando in Ucraina, hanno convenuto di sostenere un impegno di solidarietà mirato a sviluppare azioni concrete destinate a finalità umanitarie per il popolo ucraino.

Allo scopo di fornire aiuti all’Ucraina che vive gli effetti distruttivi della guerra, Confindustra e Cgil Cisl Uil, con accordo del 25 marzo 2022. hanno attivato un “Fondo di solidarietà per il popolo ucraino” nel quale confluiranno contributi volontari da parte delle lavoratrici e dei lavoratori pari ad un ora di lavoro e un contributo equivalente da parte delle imprese.
Detti contributi verranno raccolti tramite:


c/c con Codice IBAN: IT57C0103003201000008800015
attivato presso Monte dei Paschi di Siena
intestato a: CGIL CISL UIL E CONFINDUSTRIA FONDO SOLIDARIETÀ POPOLO UCRAINO
con la firma congiunta di un rappresentante per organizzazione appositamente delegato dal rappresentante legale di ciascuna di queste.


Per espressa volontà delle parti stipulanti, il detto c/c dovrà essere estraneo al patrimonio finanziario delle organizzazioni firmatarie e, di conseguenza, non troverà riscontro nella contabilità di ciascuna organizzazione.
Confindustria e Cgil, Cisl e Uil effettueranno una valutazione puntuale sulle modalità dell’intervento a sostegno della popolazione ucraina colpita dalla guerra nei modi e con le forme che ne garantiscano la certezza della destinazione e la più rapida utilizzazione considerata la gravità della situazione.
La raccolta dei fondi avrà termine il 31/10/2022.

INAIL: sorveglianza sanitaria eccezionale fino al 30 giugno 2022


I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, sino alla data del 30 giugno 2022, o nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail attraverso l’apposito servizio online.


Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.
Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, reso di nuovo disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile dagli utenti muniti di Spid, Cns o Cie.
Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.
Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.
All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.
Successivamente all’invio del giudizio di idoneità, lo stesso datore riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata (INAIL, comunicato 28 marzo 2022).

Comunicazione del lavoro intermediato tramite piattaforme digitali: modulo UNI-piattaforme


A decorrere dal 14 aprile 2022 viene attivato il modulo di comunicazione obbligatoria UNI-piattaforme, approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto 22 febbraio 2022, n. 31, per assolvere all’obbligo di comunicazione in caso di instaurazione del rapporto di lavoro intermediato da piattaforma digitale.

Costituisce lavoro intermediato da piattaforma digitale, la prestazione di lavoro, compresa quella di natura intellettuale, intermediata da una piattaforma digitale che ne condiziona le modalità di esecuzione, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto di lavoro e dal luogo di svolgimento della prestazione.
Si presume lavoro intermediato da piattaforma digitale la prestazione d’opera, compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo è erogato dal committente tramite una piattaforma digitale.
A tal fine, si intendono piattaforme di lavoro digitale, i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, condizionano le modalità di esecuzione di una prestazione di lavoro.


In caso di instaurazione del rapporto di lavoro intermediato da piattaforma digitale, il committente è tenuto a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, tramite il modello “UNI-piattaforme”, disponibile sul sito dello stesso Ministero all’indirizzo servizi.lavoro.gov.it.
La comunicazione assolve agli obblighi informativi nei confronti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell’INPS, dell’INAIL, delle Regioni e Province Autonome e, nel caso di lavoratori stranieri, del Ministero dell’Interno.


Fermo restando il termine di comunicazione preventiva per le ipotesi di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, in caso di prestazione autonoma, ivi inclusa quella occasionale, il committente è tenuto a inviare la comunicazione con il modello “UNI-piattaforme”entro il 20° giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro.
In caso di stipulazione contestuale di due o più contratti di lavoro intermediato da piattaforma digitale, caratterizzati dalle medesime informazioni temporali, di ore di lavoro previste e luogo della prestazione, l’obbligo di comunicazione può essere assolto mediante un’unica comunicazione contenente le generalità del committente e dei prestatori d’opera, la data di inizio e di cessazione della prestazione, la durata presunta, espressa in ore, della prestazione e l’inquadramento contrattuale.
Le comunicazioni di avvio delle prestazioni lavorative non possono essere né annullate né rettificate.


L’accesso al portale per la comunicazione con il modello “UNI-piattaforme”è consentito solo tramite le credenziali SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE). La comunicazione può essere inviata direttamente dal referente aziendale oppure tramite delega ad un soggetto abilitato.
I referenti aziendali e i soggetti abilitati devono, per poter inviare le comunicazioni, preventivamente registrare rispettivamente le aziende o lo studio professionale o l’impresa capogruppo.
Sono considerati soggetti abilitati all’invio delle comunicazioni UNI-Piattaforme: i Consulenti del Lavoro; gli Avvocati e Procuratori Legali; i Dottori Commercialisti; i Ragionieri; i Periti Commerciali; le Associazioni di categoria; le Associazioni di categoria dei Datori di lavoro agricoli; Consorzi e Gruppi di imprese; Periti agrari e agrotecnici.

Edilizia Industria Pordenone: E.V.R. 2022



Firmato il 24/3/2022, tra l’Associazione delle imprese edili e complementari delle Province di Gorizia, Pordenone e Trieste – ANCE Alto Adriatico e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL provinciali, l’accordo per la verifica e la determinazione degli importi dell’E.V.R. per l’annualità 2022 per i lavoratori Edili della provincia di Pordenone


A seguito dell’accordo di verifica sottoscritto il 24/3/2021, le Parti Sociali firmatarie del CIPL valido per le imprese territoriali che applicano il CCNL edilizia industria, hanno disposto che nella provincia di Pordenone l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) di competenza 2021 sarà erogabile nel corso del 2022 nella misura del 4% dei minimi tabellari, ovvero nella misura del 3% dei minimi tabellari.


La Cassa Edile della provincia di Pordenone riporta le principali indicazioni operative a cui sono tenute le imprese:


“Accertato l’importo dell’EVR provinciale come sopra definito, le imprese che applicano il citato integrativo provinciale sono quindi tenute a verificare se e in che misura sono obbligate a corrisponderlo, predisponendo, come previsto dal vigente CCNL, una verifica a livello aziendale legata all’andamento dei seguenti due indicatori/parametri aziendali:


1. Ore denunciate alla Cassa Edile della Provincia di Pordenone (depurate delle ore relative a cassa integrazione) negli anni 2018, 2019, 2020;
2. Volume d’affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge, negli anni 2018, 2019, 2020.
Per entrambi gli indicatori/parametri a livello aziendale sopra citati, l’impresa dovrà porre a confronto i trienni 2018-2019-2020 vs 2017-2018-2019.


All’esito della predetta verifica, l’impresa sarà tenuta a:


a) erogare l’EVR nella misura stabilita a livello territoriale pari al 3% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1 luglio 2014 e in quote mensili qualora le variazioni dei due suddetti indicatori/parametri aziendali siano entrambe pari o positive;
b) erogare l’EVR nella misura minima provinciale (30% dell’EVR stabilito a livello provinciale) più il 50% dell’importo dell’EVR determinato in via definitiva a livello provinciale che eccede la precedente misura minima qualora uno solo dei due suddetti indicatori/parametri aziendali faccia registrare una variazione pari o positiva; in altri termini, quindi, le imprese che si trovino in questa situazione dovranno erogare l’EVR nella misura del 52,5% (si veda tabella allegata);
c) non erogare l’EVR qualora le variazioni dei due suddetti indicatori/parametri aziendali siano entrambe negative.”


E.V.R. della provincia di Pordenone di competenza 2021 erogabile nel corso del 2022
















OPERAI – EVR Erogabile a livello Provinciale

Importo Orario

Qualifica

OPERAIO IV LIVELLO 0,1979
OPERAIO SPECIALIZZATO 0,1838
OPERAIO QUALIFICATO 0,1654
OPERAIO COMUNE 0,1414
















OPERAI – EVR Erogabile nella misura ridotta del 52,5%

Importo Orario

Qualifica

OPERAIO IV LIVELLO 0,1039
OPERAIO SPECIALIZZATO 0,0965
OPERARIO QUALIFICATO 0,0868
OPERAIO COMUNE 0,0742

























IMPIEGATI – EVR Erogabile a livello Provinciale

Importo Mensile

Livello

SETTIMO 48,9213
SESTO 43,1289
QUINTO 36,6906
QUARTO 34,2453
TERZO 31,7988
SECONDO 28,6191
PRIMO 24,4608

























IMPIEGATI – EVR Erogabile nella misura ridotta del 52,5%

Importo Mensile

Livello

SETTIMO 25,6837
SESTO 22,6427
QUINTO 19,2626
QUARTO 17,9788
TERZO 16,6944
SECONDO 15,0250
PRIMO 12,8419

Liberi professionisti e lavoratori autonomi iscritto a Fon.Te. da Aprile 2022

Ampliata, a partire da Aprile 2022, la platea ai liberi professionisti e lavoratori autonomi al Fondo Fon.Te

Fon.Te è il Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario ed  estende la platea a tutti i liberi professionisti e lavoratori autonomi che si trovano a lavorare nei settori di interesse del Fondo. A partire da aprile 2022, grazie all’approvazione della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip), i commercianti potranno integrare la propria pensione aderendo a Fon.Te..
Si ricorda che il valore complessivo della quota associativa è fissato nella misura di euro 22,00, fermo restando in ogni caso il valore massimo della contribuzione a carico dei datori di lavoro, pari all’1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR per ciascun lavoratore iscritto, e quella minima dei lavoratori pari allo 0,55%o della retribuzione utile per il computo del TFR.