CCNL Agenzia delle Entrate: nuovo incontro sulla polizza sanitaria

Nuova polizza a decorrere dal 1° agosto 2026

Il 25 giugno si è svolto un incontro tra Fabi e First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin per discutere sulla polizza sanitaria con decorrenza dal 1° agosto 2026.

A tal proposito, sono stati rimodulati i  massimali, le franchigie e la tipologia delle prestazioni sanitarie garantite ed ottenuto un incremento del contributo economico aziendale (da 1.080 euro a 1.500 euro annui per dipendente).

Il prossimo incontro è fissato per il 9 luglio, durante il quale verrà definito il nuovo capitolato per la gara pubblica europea.

Durante l’incontro si è discusso sullo smart working e sull’eventuale riduzione delle giornate di in presenza di ferie o malattia o altro giustificativo, oltre alla possibilità di fruizione delle smart working anche sugli sportelli.
Le Associazioni sindacali ritengono, inoltre, maturate le condizioni per il confronto del CCNL.

Ebipro: rafforzata la rete di welfare integrativo

Previste nuove prestazioni per i dipendenti degli Studi Professionali

L’Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali ha deciso di ampliare il catalogo delle prestazioni per le lavoratrici ed i lavoratori del settore.

Attraverso il portale dell’Ente è possibile accedere alle nuove misure di sostegno economico, che rafforzano la rete di welfare integrativo prevista dal sistema della bilateralità offrendo un supporto concreto a genitori, caregiver familiari e famiglie con figli in età scolare. 

Di seguito, le nuove prestazioni disponibili: 

– contributo di 100,00 euro per 12 settimane, riconosciuto al padre lavoratore o al genitore monoaffidatario che fruisca del congedo parentale. Il contributo viene anticipato dal datore di lavoro presentando la domanda ad Ebipro corredata da certificato di nascita, stato di famiglia e buste paga;

– contributo di 500,00 euro, richiedibile fino a due volte durante tutto il periodo di iscrizione alla bilateralità, per i dipendenti con familiari percettori dell’indennità di accompagnamento INPS per uno stato comprovato di inabilità totale, in corso di validità. La domanda viene presentata dal datore di lavoro che anticiperà l’erogazione del contributo;

– dal 1° settembre al 31 dicembre 2025 sarà possibile presentare istanza per ottenere un rimborso pari al 30% delle spese sostenute e documentate per la partecipazione dei figli ai centri estivi durante la sospensione scolastica dell’estate 2025 (giugno/settembre).

Le richieste possono essere presentate direttamente dal lavoratore iscritto, anche per più figli. 

Domande di rinnovo dell’ADI: arrivano le indicazioni

Dal 1° luglio 2025 i beneficiari dell’Assegno di inclusione potranno presentare una nuova istanza (INPS, messaggio 27 giugno 2025, n. 2052).

Dato che a giugno 2025, i beneficiari che hanno ricevuto l’Assegno di Inclusione (ADI) dalla mensilità di gennaio 2024, hanno percepito il diciottesimo e ultimo pagamento, a luglio potranno presentare la domanda di rinnovo del beneficio. Come previsto dal Decreto Lavoro (D.L. 48/2023) il rinnovo avrà una durata massima di 12 mesi.

Al riguardo, l’INPS ha comunicato che invierà un SMS ai beneficiari che raggiungono il termine delle 18 mensilità, con le indicazioni per la presentazione della domanda di rinnovo, con questo testo: “Hai percepito le 18 mensilità di ADI. Per riprendere a ricevere la prestazione, potrai presentare una nuova domanda dal prossimo mese”.

Al fine di semplificare il processo di presentazione della domanda di rinnovo, i nuclei familiari che non hanno subito variazioni nella loro composizione rispetto alla precedente domanda non dovranno iscriversi nuovamente al SIISL, né sottoscrivere un nuovo Patto di attivazione (PAD) nucleo. Il modello di domanda, rimasto invariato, potrà essere presentato da qualsiasi componente maggiorenne del nucleo. Nel caso di cambiamenti nel nucleo familiare, invece, dopo la presentazione della domanda dovrà essere seguita la procedura ordinaria di iscrizione al SIISL e di sottoscrizione del PAD nucleo.

CIPL Edilizia Industria Piacenza: erogazione EVR 2025



Verificati i presupposti positivi dell’EVR e confermata la sua erogazione 


Lo scorso 20 giugno 2025 si è tenuto un incontro tra Confindustria Piacenza e le OO.SS. Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil della sede provinciale di Piacenza con l’obiettivo di esaminare i presupposti per l’erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione, secondo quanto stabilito dall’art. 22 del CIPL 25 giugno 2024.


 


È stato eseguito il confronto, su base triennale, dei dati forniti dalla Cassa Edile relativi ai 4 indicatori provinciali chiave (numero lavoratori iscritti, numero ore denunciate, monte salari e rapporto ore lavorate/denunciate) e sulla base di quanto stabilito dal contratto provinciale. Alla luce di quanto esaminato, l’andamento positivo di 3 indicatori su 4 ha stabilito l’erogazione dell’EVR a livello provinciale nelle misure indicate di seguito. 


































Livello Minimo 7/2019 E.V.R. 2024
7 1.740,71 623,66
6 1.566,63 563,99
5 1.305,52 469,99
4 1.218,51 438,66
3 1.131,46 407,33
2 1.018,32 366,60
1 870,63 313,43

L’erogazione dell’Elemento variabile della retribuzione è riconosciuta a tutti i lavoratori in forza nel mese di gennaio 2025 e dovrà avvenire nel mese di giugno per le quote riferite al periodo gennaio-dicembre 2024, con eventuali quote mensili fino a dicembre 2025. Il premio è riproporzionato ai mesi di servizio prestati nell’anno 2024, considerando come mese intero i periodi di servizio pari o superiori a 15 giorni. Per i lavoratori a tempo parziale, l’importo viene riproporzionato sulla base dell’orario contrattuale individuale.

MIMIT: nuova scadenza per il domicilio digitale degli amministratori di società

L’obbligo di comunicare, entro il 30 giugno 2025, il domicilio digitale/indirizzo di PEC al Registro delle imprese, già previsto per le società e le imprese individuali ed esteso, con la Legge di bilancio 2025, anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria, è stato differito al 31 dicembre 2025 (Ministero delle imprese e del made in Italy, nota 25 giugno 2025, n. 127654).

Il MIMIT fornisce chiarimenti riguardo all’introduzione dell’obbligo di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria nel registro delle imprese, come previsto dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

 

In particolare, viene comunicato il differimento del termine di primo adempimento per le imprese già costituite al 1° gennaio 2025.

 

Il Ministero aveva già fornito i primi orientamenti interpretativi e chiarimenti con la comunicazione del 12 marzo 2025. Tale esigenza era sorta a causa di un “non perfetto coordinamento” della nuova disciplina con il contesto normativo generale in cui era stata inserita dal legislatore. La Direzione generale si era riservata la possibilità di intervenire nuovamente per ampliare o correggere le indicazioni, in risposta a criticità e segnalazioni emerse dal territorio, dal Sistema camerale e dagli operatori professionali e imprenditoriali.

Recentemente, sono state sottoposte all’attenzione del Ministero talune criticità operative emerse sul territorio che riguardano, in particolare, la definizione del termine entro il quale i soggetti obbligati sono chiamati ad effettuare l’iscrizione del domicilio digitale degli amministratori nel registro delle imprese.
Nella precedente nota del 12 marzo, pur riconoscendo l’indubbia applicabilità dell’articolo 1, comma 860, della Legge n. 207/2024 sia alle nuove imprese sia a quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione, si era evidenziata l’assenza di un termine espresso di adempimento stabilito dal legislatore.

In virtù di questa lacuna e della conseguente diffusa inconsapevolezza delle imprese, la Direzione Generale aveva individuato, in un’ottica di semplificazione e di favor per le imprese, il 30 giugno 2025 come termine per la prima comunicazione da parte delle imprese già costituite alla data di entrata in vigore dell’obbligo. Questa decisione mirava a consentire una “legittima applicazione dell’obbligo” attraverso un’interpretazione ragionevole della norma, data la numerosità dei soggetti destinatari.
Tuttavia, è stato recentemente rappresentato al Ministero che la data del 30 giugno 2025 avrebbe generato ulteriori criticità operative a causa della sua concomitanza con gli adempimenti societari legati all’approvazione dei bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2024. In risposta a queste istanze, il Ministero ha deciso di modificare le indicazioni precedentemente fornite.

 

Pertanto, per consentire un’attuazione più ordinata dell’obbligo normativo e per bilanciare le esigenze del mondo professionale e imprenditoriale, il nuovo termine di adempimento per la prima comunicazione del domicilio digitale degli amministratori è stato differito al 31 dicembre 2025.
Le linee interpretative e le ulteriori indicazioni operative fornite con la nota del 12 marzo 2025 rimangono, comunque, immodificate e pienamente confermate.