CCNL Metalmeccanica Cooperative: ripresa la trattativa di rinnovo del contratto

Le OO.SS. hanno avuto primi riscontri alla piattaforma di rinnovo

E’ stata ripresa, il 10 febbraio 2025, la trattativa per il rinnovo del CCNL delle imprese metalmeccaniche della cooperazione. Durante l’incontro, le Organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm hanno ricevuto le prime risposte sulle richieste avanzate nella piattaforma di rinnovo presentata, compreso alcuni primi aspetti inerenti il versante economico. 
Inizialmente, è stata espressa la volontà di effettuare un negoziato svincolato dagli altri aperti sul piano nazionale per il rinnovo dei contratti collettivi scaduti, al fine di valorizzare il mondo della cooperazione metalmeccanica. 
Per questo motivo, le Parti hanno espresso la disponibilità a valutare le richieste riguardanti il mercato del lavoro, considerando i lavoratori, una risorsa importante da valorizzare all’interno delle imprese. 
Invece, è più delicata l’applicazione organizzativa inerente alla richiesta dei break formativi in caso di quasi/infortunio, mentre la richiesta di riduzione di orario di lavoro così come in piattaforma è stata ritenuta di difficile applicazione non solo per l’impatto di costo che avrebbe sulle imprese.
Per la parte economica, sono state fatte timide aperture per quanto riguarda la strutturazione degli aumenti retributivi, definendo un aumento minimo di garanzia, così da evitare che questi siano lasciati all’andamento annuale dell’IPCA-NEI. Pertanto, vi è la disponibilità a definire un importo minimo di riferimento all’interno del contratto. 
E’ stato, inoltre, proposto un meccanismo a tutela delle imprese qualora a l’andamento dell’IPCA-NEI dovesse aumentare oltre misura rispetto alle previsioni.
La trattazione procederà nelle giornate del 4 e 28 marzo 2025.

Decreto Flussi 2025, distribuite le prime quote 

Attribuiti a livello territoriale ingressi per lavoro subordinato sia stagionale, sia non stagionale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 12 febbraio 2025).

Una prima distribuzione delle quote previste del Decreto Flussi 2025 è stata effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, così da rendere possibile il rilascio dei nulla osta al lavoro a fronte delle domande presentate agli Sportelli unici per l’immigrazione.

In particolare, la Nota del 12 febbraio 2025 della Direzione generale per le politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti ha attribuito agli ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale 42.835 quote, di cui 17.129 riservate alle lavoratrici.

Più nel dettaglio, relativamente al lavoro subordinato non stagionale, sono state distribuite a livello provinciale 15.000 quote riservate a lavoratori di Paesi che hanno sottoscritto accordi o intese di cooperazione in materia migratoria con l’Italia, oltre a 1.542 riservate a lavoratori subordinati della Tunisia, 3.464 riservate a lavoratori dell’India e 5.700 riservate al settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.

Inoltre, sono state attribuite 38.462 quote destinate agli ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale, di cui: 15.380 riservate alle lavoratrici; 2.101 riservate a lavoratori di cittadinanza indiana; 841 per richieste di nulla osta al lavoro stagionale pluriennale; 13.736 riservate alle istanze di lavoro stagionale nel settore agricolo presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro; 3.143 riservate alle istanze di lavoro stagionale nel settore turistico presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro e, infine, 3.261 residuali per istanze di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

Le quote non ripartite a livello territoriale restano nella disponibilità del Ministero, che provvederà ad assegnarle sulla base delle richieste pervenute agli Sportelli unici per l’immigrazione, che saranno segnalate alla Direzione generale per le politiche migratorie dagli Ispettorati territoriali del lavoro.

CCNL Energia e Petrolio: chiesti aumenti per 250,00 euro in vista del rinnovo 2025-2027

Oltre all’aumento salariale, le OO.SS. chiedono interventi normativi e un’aggiornamento del sistema classificatorio

In data 11 febbraio 2025 le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno presentato la piattaforma rivendicativa per il rinnovo contrattuale del CCNL Energia e Petrolio, avanzando la richiesta di un aumento complessivo (Tec) di 250,00 euro per il livello 4/3 relativo al triennio 2025/2027. Il contratto è scaduto il 31 dicembre 2024 ed interessa circa 40mila addetti impiegati in 34 aziende.
Tra le novità inserite in piattaforma vi è la proposta di un maggiore coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni aziendali e un’aggiornamento del sistema classificatorio, alla luce delle trasformazioni legate all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale ed energetica. Richiesti anche interventi per migliorare il settore della prevenzione; l’istituzione di un coordinamento tra Rlsa e Rsu delle stazioni appaltanti e delle imprese terze, oltre alla creazione di un libretto formativo che certifichi le competenze professionali. 
Inoltre, la piattaforma rappresenta uno strumento importante per definire le modalità di corresponsione del differenziale inflattivo/retributivo maturato nel biennio 2022-2023, pari a 134,00 euro

CCNL Agenzie delle Entrate: siglato l’accordo sul job posting

Previsti per i candidati un’indennità di pendolarismo

Il 10 febbraio è stata sottoscritta dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione e le OO.SS. Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin il verbale di accordo del 10 febbraio 2025 per la nomina dei responsabili delle strutture organizzative e per l’accesso alla dirigenza.
A partire dal mese di maggio 2024 è stata attivata dall’Ente una nuova sezione dedicata alla pubblicazione del job posting per le posizioni di responsabilità organizzativa vacanti, per un numero di 115 job posting.
Viene, infatti, stabilito che ai candidati al job posting viene riconosciuta l’indennità di pendolarismo ed adeguati percorsi formativi e di affiancamento.
Le Parti si impegnano, infatti, ad incontrarsi entro 12 mesi dalla stipula del verbale.

Imposta successione per distribuzione di riserva straordinaria erogata agli eredi

L’Agenzia delle entrate ha analizzato la questione della successione e della distribuzione di utili in relazione a una partecipazione azionaria gravata da usufrutto, in particolare riguardo alla situazione degli eredi del defunto (Agenzia delle entrate, risposta 12 febbraio 2025, n. 30).

A seguito della delibera di distribuzione delle riserve straordinarie della Società, infatti, gli Istanti hanno ricevuto somme significative, ma si sono trovati a dover chiarire il trattamento fiscale di tali crediti in relazione all’imposta di successione.

 

L’Agenzia delle entrate, nel suo parere, ricorda che nell’ipotesi di usufrutto su una partecipazione sociale, viene attribuito al titolare di tale diritto il godimento dei frutti, e pertanto, il diritto a percepire gli utili derivanti dall’altrui partecipazione societaria.

La costituzione del diritto di usufrutto su una quota di partecipazione sociale comporta una dissociazione dei diritti connessi alla quota stessa, in quanto all’usufruttuario spetta il diritto agli utili, mentre al titolare della quota spetta la nuda proprietà. 

Il valore dell’usufrutto deve essere calcolato applicando al valore del titolo il coefficiente previsto nell’Allegato al citato D.P.R. n. 131/1986, come modificato dal decreto del MEF 18 dicembre 2020, in relazione all’età della persona alla cui morte deve cessare il diritto di usufrutto.

Tale criterio non si rende applicabile alla determinazione dei redditi di capitale, che sono imputabili per intero all’usufruttuario.

 

Ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera e), del TUIR, costituiscono redditi di capitale gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società.

Si presumono ai fini fiscali prioritariamente distribuiti l’utile d’esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all’imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. Pertanto, le somme erogate a titolo di distribuzione di riserve non rientranti in tale fattispecie, costituiscono redditi di capitale. Con la delibera di distribuzione vengono stabiliti gli importi che verranno attribuiti agli aventi diritto che, con riferimento alle quote di partecipazione gravate di usufrutto, coincide con l’usufruttuario. Gli importi deliberati devono essere integralmente riconosciuti in capo all’usufruttuario al momento della delibera, anche nell’ipotesi in cui lo stesso usufruttuario sia deceduto prima della liquidazione degli importi e che gli stessi siano materialmente incassati dai nudi proprietari della quota di partecipazione gravata, in qualità di eredi.

 

L’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione.

L’imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi.

I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all’imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti: a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4%.

 

Nel caso di specie, come dichiarato dagli Istanti, l’assemblea dei soci della Società ha deliberato la distribuzione della riserva straordinaria (derivante da accantonamento di utili degli esercizi precedenti). A causa del decesso del padre, la quota della riserva di utili spettante al de cuius è stata materialmente erogata ai figli, in qualità di eredi, al netto della ritenuta del 26%.

Al riguardo, l’Agenzia ritiene che, in caso di quota partecipativa gravata da usufrutto, il diritto alla percezione degli utili distribuiti e utili accantonati a riserva straordinaria, poi distribuita, spetti unicamente all’usufruttuario, in base a quanto previsto dal primo comma dell’articolo 984 c.c., ovvero al de cuius. In conseguenza del decesso dell’usufruttuario, avvenuto prima della effettiva erogazione delle predette somme, i figli, in qualità di eredi del de cuius, sono diventati titolari del diritto di credito nei confronti della Società.

Prima della deliberazione di distribuzione degli utili, il socio risulterà solo titolare di una situazione soggettiva prodromica all’acquisto, nella propria sfera patrimoniale, del diritto alla distribuzione degli utili: titolare di un’aspettativa di mero fatto nei confronti della società, fin quando non ne venga deliberata l’effettiva distribuzione da cui discende l’insorgere del vero e proprio diritto di credito.

Dunque, il predetto credito rientra tra i beni che compongono l’attivo ereditario del de cuius e, pertanto, devono essere inseriti nella dichiarazione di successione dello stesso per l’importo effettivamente percepito dai figli e al netto della ritenuta del 26% a titolo di imposta sostituiva operata dalla Società.