Agenzie viaggi: per i servizi acquistati c’è il regime speciale Iva


Rientrano nella disciplina dei pacchetti turistici anche i servizi singoli resi da altri soggetti e acquistati nella disponibilità dalle agenzie di viaggio prima di una richiesta da parte della clientela (Corte di cassazione – sentenza 08 febbraio 2022, n. 3857).

Ai sensi dell’art.74-ter, D.P.R. n.633/1972, le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. n. 111/1995, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Tali disposizioni si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari, mentre non trovano applicazione per le agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti.


Inoltre, per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza, l’imposta si applica sulla differenza, al netto dell’imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell’imposta.


Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici, qualora precedentemente acquisite nella disponibilità dell’agenzia, l’imposta si applica, sempreché dovuta, con le stesse modalità.


Il regime di cui all’art. 74 ter trova quindi applicazione per le vendite in proprio o tramite mandatari con rappresentanza di pacchetti turistici, mentre non trova applicazione per la fornitura delle singole prestazioni, fatta eccezione per l’acquisizione, indipendentemente da una richiesta specifica, di singoli servizi, in seguito ceduti al cliente.


Pertanto, anche i servizi singoli rientrano nella disciplina dei pacchetti turistici qualora siano resi da altri soggetti e siano stati “acquisiti nella disponibilità” dalle agenzie prima di una specifica richiesta del cliente.


Invero, il comma 5-bis dell’art. 74-ter stabilisce che per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici, l’imposta si applica sulla differenza, al netto dell’I.v.a., tra il prezzo del servizio ed il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e turismo, qualora tali prestazioni siano state “precedentemente acquisite nella disponibilità dell’agenzia”.


L’applicazione della norma non richiede che l’agenzia di viaggi abbia “acquistato” il servizio oggetto di rivendita al cliente, ma soltanto che il medesimo sia stato “acquisito nella disponibilità” dell’agenzia di viaggi, “anteriormente ad una specifica richiesta del viaggiatore”.


L’espressione: «precedentemente acquisite nella disponibilità dell’agenzia» deve intendersi come messa a disposizione del servizio da parte del fornitore all’agenzia, prima della vendita al cliente effettuata da quest’ultima. Tale espressione porta ad escludere che sia richiesto l’acquisto definitivo da parte dell’agenzia di viaggio del servizio turistico, ben potendosi rapportare il concetto di disponibilità alla possibilità di esercitare un diritto di opzione temporanea, in base agli accordi raggiunti con il fornitore.


Alla luce della suddetta normativa, un servizio turistico può ritenersi “acquisito nella disponibilità” dell’agenzia quando questa può effettivamente disporne a favore dei propri clienti in via esclusiva e senza necessità di autorizzazioni (come, ad esempio, nel caso in cui l’agenzia di viaggi non abbia la necessità della conferma della disponibilità delle camere).


Dunque, deve ritenersi applicabile il regime speciale nel caso in cui un albergo assicuri all’agenzia temporaneamente la disponibilità di un certo numero di stanze; in tal caso, fino al termine finale di disponibilità delle camere, l’agenzia può disporre liberamente delle camere stesse, senza dovere volta per volta richiedere autorizzazioni di sorta all’albergo mentre nel medesimo periodo l’albergo non può disporre delle camere, in quanto le medesime sono nella disponibilità dell’agenzia di viaggi.


Di conseguenza, la struttura alberghiera concedente, laddove cedesse a terzi, diversi dall’opzionario, le camere oggetto del patto di opzione, incorrerebbe in responsabilità nei riguardi dello stesso opzionario, non potendo, se non illecitamente, cedere a terzi il bene oggetto di opzione, né porre in essere atti che pregiudichino il trasferimento del medesimo bene, nello stato di fatto e di diritto in cui versa al momento della conclusione del correlativo patto.


Solo allo scadere del termine pattuito, le camere non utilizzate dall’agenzia ritorneranno nella disponibilità dell’albergo, che potrà liberamente farne uso, mentre, da qual momento in poi, l’agenzia non avrà più la disponibilità del servizio.


E’ questo è il caso in cui l’agenzia acquista dei singoli servizi, che poi cede a clienti, indipendentemente da una specifica richiesta, quali, ad esempio, l’acquisto da parte dell’agenzia di posti letto in albergo o su voli charter con “allotment”, ma anche l’acquisto di altri servizi con opzioni temporanee.


In tali casi, l’imposta si applica sulla differenza, al netto del tributo, tra il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e turismo ed il costo del servizio turistico, comprensivi dell’imposta.


Invece, il particolare regime di determinazione del tributo non si applica alle agenzie di viaggio che svolgono attività di mera intermediazione nei confronti dei clienti, cioè che agiscono in nome e per conto dei viaggiatori, rendendosi applicabile in tale ipotesi l’ordinario criterio di determinazione dell’imposta fondato sul sistema detrattivo imposta da imposta.


In tale categoria di operazioni rientrano, a titolo esemplificativo, le prenotazioni di alberghi, le prenotazioni di viaggi, la vendita di biglietti di trasporto, i servizi relativi alla vidimazione dei passaporti e similari. Analogamente lo stesso regime speciale non si applica ai servizi effettuati direttamente dagli organizzatori avvalendosi delle proprie strutture aziendali (alberghi, ristoranti, mezzi di trasporto ecc.), ma solo a quelli resi da terzi.


 


INPS – Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali. Esonero parziale contributi previdenziali

L’Inps, con messaggio n. 688 dell’11 febbraio 2022, in materia di gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali, fornisce chiarimenti sull’esonero parziale dei contributi previdenziali comunicando il rilascio di una nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione.

L’Inps, con messaggio 11 febbraio 2022, n. 688, ha comunicato che, nell’ambito delle istanze telematizzate presenti sul Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti, è stata rilasciata la nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione, accessibile attraverso il percorso “Domande Telematizzate” > “Rimborso e/o compensazione contributiva”.
Tale nuovo modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti ai quali è stato concesso l’esonero parziale dei contributi previdenziali, di cui all’art. 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178/2020, per la richiesta di compensazione per eventuali ulteriori eccedenze di versamento, rispetto alla capienza dell’emissione 2021 (messaggio n. 4620/2021).
Sono, in ogni caso, considerate validamente acquisite le domande già presentate tramite le “Comunicazioni Bidirezionali” in presenza del riferimento “Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione” nell’oggetto.

Elemento di garanzia retributiva per il CCNL cuoio e pelli – Industria

 


  Spetta, con la retribuzione del mese di febbraio, l’elemento di garanzia retributivaai dipendenti delle aziende industriali manifatturiere delle pelli, del cuoio e rispettivi succedanei.

Ai fini dell’incentivazione alla contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale o territoriale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, è riconosciuto un importo a titolo di “Elemento di Garanzia Retributiva – EGR”.
Tale elemento sarà del pari riconosciuto nel caso in cui Aziende o Associazioni datoriali territoriali non abbiano effettuato alla scadenza degli accordi gli incontri di verifica sulle condizioni di rinnovo degli accordi medesimi e/o non abbiano trovato soluzioni concordi.
L’importo dell’EGR, pari a 230,00 euro lordi, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con la retribuzione del mese di febbraio di ogni anno con riferimento all’anno precedente.
L’importo dell’EGR, che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente all’erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione e/o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizza- tori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla Legge fallimentare, nel corso di apposito incontro, anche durante l’espleta- mento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire con RSU e/o OOSS di categoria la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.

Firmato l’adeguamento economico del CCNL Portieri



Siglato il 24/1/2022, tra CONFEDILIZIA e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTuCS, l’adeguamento economico a favore dei dipendenti da proprietari di fabbricati.


Le Parti firmatarie, deliberano di dar seguito a quanto previsto dall’Accordo del 26/11/2019 e quindi di riconoscere, con decorrenza dall’1/1/2022, la corresponsione di ulteriori € 5,00 lordi di aumento sul salario conglobato dei lavoratori inquadrati nei profili A3)/A4), mentre per le restanti figure professionali (A1), A2), A5), A6), A7), A8), A9) e tutti i profili B), C) e D)) gli aumenti del salario conglobato saranno riproporzionati in percentuale, come da tabella che segue.


Tabella Salario Conglobato


(Dall’1/1/2022 al 31/12/2022)

























































Figura professionale

Salario conglobato dall’1/1/2022 al 31/12/2022 (valori mensili in euro)

Portiere con profili professionali A3) e A4) 1.205,04
Portiere con profili professionali A1), A2) e A5) 1.099,64
Portiere con profili professionali A6) e A7) 1.152,27
Portiere con profili professionali A8) e A9) 1.206,96
Lavoratore con profili professionali B1) 1.346,69
Lavoratore con profili professionali B2) 1.280,32
Lavoratore con profili professionali B3) 1.278,12
Lavoratore con profili professionali B4) 1.189,98
Lavoratore con profili professionali B5) 1.120,99
Lavoratore con profili professionali C1) 1.982,30
Lavoratore con profili professionali C2) 1.817,83
Lavoratore con profili professionali C3) 1.592,10
Lavoratore con profili professionali C4) 1.340,93
Lavoratore con profili professionali C4) 1° impiego 1.144,05
Lavoratore con profili professionali D1) 1.276,47
Lavoratore con profili professionali D2) 1.275,30
Lavoratore con profili professionali D3) 1.275,30
Lavoratore con profili professionali D4) 1.275,30


Apprendisti professionalizzanti






























































































Livello

Da mese

A mese

Minimo dall’1/1/2022

B1 1 12 1.077,35
13 24 1.144,69
25 36 1.212,02
B2 1 8 1.024,26
9 16 1.088,27
17 24 1.152,29
B4 1 8 951,98
9 16 1.011,48
17 24 1.070,98
C3 1 12 1.273,68
13 24 1.353,28
25 36 1.432,89
C4 1 8 1.072,74
9 16 1.139,79
17 24 1.206,84
D1 1 8 1.021,18
9 16 1.085,00
17 24 1.148,82
D3 1 8 1.020,24
9 16 1.084,01
17 24 1.147,77

Investimento 5.2 e agevolazioni per i contratti di sviluppo


Attuazione dell’Investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché applicazione allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» (Ministero dello sviluppo economico – Decreto 13 gennaio 2022).

Nel rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il D.M. 13 gennaio 2022 fornisce le direttive necessarie a consentire la ricezione e la valutazione delle istanze di Contratto di sviluppo in funzione dell’attuazione dell’Investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del PNRR.
Individua, altresì, le filiere produttive oggetto di sostegno attraverso l’Investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del PNRR.
Le risorse destinate all’attuazione dell’investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del PNRR finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, sono pari ad euro 750.000.000,00. In attuazione della previsione recata dall’art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021 e successive modificazioni e integrazioni, un importo pari ad almeno il 40% delle predette risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese è fissata la data di apertura dello sportello agevolativi dedicato alle domande di Contratto di sviluppo.
Le domande di Contratto di sviluppo devono avere ad oggetto la realizzazione di programmi di sviluppo concernenti filiere produttive, anche emergenti, strategiche per lo sviluppo del sistema Paese. In sede di prima applicazione, sono ritenute strategiche le seguenti filiere:
a) agroindustria;
b) design, moda e arredo;
c) automotive;
d) microelettronica e semiconduttori;
e) metallo ed elettromeccanica;
f) chimico/farmaceutico.
I programmi di sviluppo concernenti le filiere di cui sopra possono essere realizzati:
– da più imprese operanti nella filiera di riferimento, a condizione che i singoli progetti di investimento risultino strettamente connessi e funzionali alla nascita, allo sviluppo o al rafforzamento della filiera medesima;
– da una sola impresa, a condizione che il programma di sviluppo presenti forti elementi di integrazione con la filiera di appartenenza e sia in grado di produrre positivi effetti, in termini di sviluppo e rafforzamento, anche sugli altri attori della filiera medesima non partecipanti al programma di sviluppo, con particolare riferimento alle imprese di piccole e medie dimensioni. Ai fini di cui sopra, nell’ambito della proposta progettuale, devono essere fornite dettagliate informazioni in merito agli attori della filiera di appartenenza, con indicazione dei rapporti di natura produttiva e/o commerciale in essere, e dei benefici che il programma di sviluppo determinerà, in termini economici e produttivi, sulla complessiva filiera.
Non sono, in ogni caso, ammissibili alle agevolazioni:
a) attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle;
b) attività e attivi nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
c) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
d) attività e attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente.
In sede di presentazione dell’istanza di accesso, le imprese proponenti e aderenti assumono l’impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01), nonché, nel caso in cui a seguito della realizzazione del programma di sviluppo sia previsto un incremento occupazionale, a procedere prioritariamente, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, all’assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.

Al fine di sostenere più tangibilmente lo sviluppo delle attività economiche superando gli effetti negativi derivanti dalla crisi connessa al diffondersi della pandemia da COVID-19, colmando il divario di investimenti accumulato dalle imprese a causa della predetta crisi, su richiesta dell’impresa e in relazione ai singoli progetti costituenti i programmi di sviluppo, le agevolazioni previste dal decreto del 9 dicembre 2014, possono essere riconosciute nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo.
Tali agevolazioni possono essere riconosciute con riferimento alle sole domande di contratto di sviluppo presentate al soggetto gestore e limitatamente ai programmi di investimento realizzati nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle designate come «zone a» dalla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale valevole per il periodo 2022-2027.
Le agevolazioni possono essere riconosciute ai soli progetti di investimento che rivestono carattere di ecostenibilità e che non trovano copertura in nessuno dei regimi applicabili o che possono trovarla unicamente nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14 o 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.