Riordino detrazioni IRPEF per tipologia di reddito


L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito al riordino delle detrazioni IRPEF correlate alla tipologia di reddito che confluisce nel reddito complessivo, applicabili dal 1° gennaio 2022 (Circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E).

Il riordino interessa tutte le detrazioni IRPEF collegate alla tipologia di reddito (Redditi di lavoro dipendente e assimilati, Redditi di pensione, Redditi di lavoro autonomo e altri redditi) ed è caratterizzato da un generale incremento del valore delle detrazioni “teoriche”, oltre alla rimodulazione sui diversi scaglioni di reddito definiti in relazione alle nuove aliquote IRPEF.

Redditi di lavoro dipendente e assimilati


Rispetto alla precedente disciplina, il regime delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente vigente dal 1° gennaio 2022:
– amplia, da 8.000 euro a 15.000 euro, la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione di 1.880 euro (rimasta invariata);
– estende la misura della detrazione base, che passa da 978 euro a 1.910 euro, per la seconda soglia di reddito (superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro); viene conseguentemente modificata la modalità di calcolo della quota ulteriore di tale detrazione, stabilendo l’aumento del valore iniziale da 902 euro a 1.190 euro e l’adeguamento dei valori utilizzati nel prodotto, ai fini della determinazione della quota aggiuntiva di detrazione; pertanto, tale quota ulteriore è pari a 1.190 euro per un reddito pari a 15.001 euro e decresce, all’aumentare del reddito, fino ad annullarsi raggiunti i 28.000 euro;
– riduce da 55.000 euro a 50.000 euro la terza e ultima soglia di reddito per cui spetta la detrazione che, per tali redditi, passa da 978 euro a 1.910 euro; essa ammonta a 1.910 euro per redditi pari a 28.001 euro e decresce, fino ad annullarsi, alla soglia dei 50.000 euro;
– prevede un aumento di 65 euro della detrazione applicabile, specificamente, alla fascia di reddito superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro. Tale importo va inteso quale correttivo in aumento alle detrazioni precedentemente riproporzionate e deve essere corrisposto per intero nel corso dell’anno 2022, senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell’anno.
Ne consegue che il sostituto di imposta riconosce l’ulteriore detrazione di 65 euro sin dal primo periodo di paga del 2022, fermo restando che alla fine dell’anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione all’ammontare della retribuzione complessivamente erogata nel periodo d’imposta.


Resta invariato il principio secondo il quale tali detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell’anno. In proposito l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non vanno computati i giorni di assenza ingiustificata per violazione dell’obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19; ciò in quanto le detrazioni per lavoro dipendente vanno rapportate al periodo di lavoro nell’anno e cioè al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente: in tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita (ad esempio, le assenze per aspettativa senza corresponsione di assegni).

Redditi di pensione


Rispetto alla precedente disciplina, il regime delle detrazioni per i redditi di pensione in vigore dal 1° gennaio 2022:
– amplia la prima soglia di reddito per cui spetta la detrazione, che viene elevata da 8.000 euro a 8.500 euro; per tale soglia la detrazione viene innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro, con una misura minima di detrazione pari a 713 euro;
– estende la seconda soglia di reddito da 15.000 euro a 28.000 euro; per tale soglia, si riduce da 1.297 euro a 700 euro la detrazione base e si modifica il calcolo della quota ulteriore della detrazione, stabilendo l’aumento del valore iniziale (da 583 euro a 1.255 euro) e l’adeguamento dei valori utilizzati nel prodotto ai fini della determinazione della quota aggiuntiva di detrazione; tale quota ulteriore è, quindi, uguale a 1.255 euro per un reddito pari a 8.501 euro e decresce, in misura inversamente proporzionale all’aumentare del reddito, fino ad annullarsi una volta raggiunti i 28.000 euro;
– riduce da 55.000 euro a 50.000 euro la terza e ultima soglia, oltre la quale non spetta la detrazione; la base di calcolo della detrazione d’imposta per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro si abbassa da 1.297 euro a 700 euro;
la detrazione è di 700 euro per redditi pari a 28.001 euro e decresce fino ad annullarsi alla soglia dei 50.000 euro;
– prevede uno specifico aumento della detrazione, pari a 50 euro, nella fascia di reddito superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro. Tale importo va inteso quale correttivo in aumento alle detrazioni precedentemente riproporzionate e deve essere corrisposto per intero nel corso dell’anno 2022.
Ne consegue che il sostituto di imposta riconosce l’ulteriore detrazione di 50 euro sin dal primo periodo di paga del 2022, fermo restando che alla fine dell’anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto pensionistico, deve ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione all’ammontare del trattamento pensionistico complessivamente erogato nel periodo d’imposta.


Restano confermati i principi di non cumulabilità della detrazione per i redditi di pensione con quella per redditi di lavoro dipendente e assimilati, e di commisurazione dell’importo spettante in rapporto al periodo di pensione nell’anno.

Redditi di lavoro autonomo e altri redditi


Rispetto alla precedente disciplina, il regime delle detrazioni per i redditi di lavoro autonomo e altri redditi in vigore dal 1° gennaio 2022:
– amplia da 1.104 euro a 1.265 euro la detrazione per la prima soglia di reddito, elevata da 4.800 euro a 5.500 euro;
– introduce una ulteriore soglia di reddito – superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro – con una detrazione di 500 euro, aumentata di una somma pari a 765 euro per un reddito di 5.501 euro, che decresce al crescere del reddito fino ad azzerarsi alla soglia dei 28.000 euro;
– rimodula l’ultima soglia di reddito, ora superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; per tale ultima soglia, la detrazione spetta nell’importo massimo di 500 euro per un reddito pari a 28.001 euro, riducendosi progressivamente fino ad annullarsi raggiunti i 50.000 euro;
– prevede un aumento della detrazione di un importo pari a 50 euro per la fascia di reddito superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro. Tale importo va inteso quale correttivo in aumento alle detrazioni e spetta per intero nel corso dell’anno 2022.


Non cambia l’ambito oggettivo di applicazione di tale detrazione, così come resta confermato il principio di non cumulabilità di detta detrazione con quelle per redditi di pensione e/o per redditi di lavoro dipendente e assimilati.
La detrazione, a differenza di quelle previste per i lavoratori dipendenti e per i titolari di redditi di pensione, non deve essere ragguagliata al periodo di svolgimento dell’attività e, pertanto, spetta a prescindere dal periodo di attività svolta nell’anno.

Esclusione dall’Irap: il Fisco chiarisce


Con la legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) viene stabilito che l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni. (Agenzia delle entrate – circolare n. 4 del 2022)

La disposizione in oggetto stabilisce che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, fuoriescono dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
a) le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa di cui all’articolo 55 del TUIR residenti nel territorio dello Stato;
b) le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR residenti nel territorio dello Stato.
Nell’ambito della categoria soggettiva di cui alla sopra citata lettera a), si ritiene che siano esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap, in base al combinato disposto di cui al comma 8 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 e dell’articolo 55 del TUIR, le persone fisiche esercenti imprese commerciali, ove per «esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 del codice civile, e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa».
Al ricorrere della condizione di esercizio di impresa commerciale, considerata la natura di impresa individuale, si è dell’avviso che non siano soggette ad Irap l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria.
L’impresa familiare, infatti, come chiarito nella risoluzione 28 aprile 2008, n. 176/E, “ha natura individuale e non collettiva (associativa); pertanto è imprenditore unicamente il titolare dell’impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi”.
In tal senso è possibile menzionare anche la risposta all’interpello del 18 marzo 2021, n. 195, che, nel richiamare la risoluzione del 10 giugno 2008, n. 233/E, chiarisce che l’unico soggetto in un’impresa familiare ex articolo 230-bis del codice civile avente la qualifica di imprenditore è il titolare dell’impresa stessa.
In considerazione della natura di impresa individuale, l’impresa familiare, pertanto, rientra nell’ambito dei soggetti esclusi dall’Irap a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022.
Per le medesime considerazioni, si è dell’avviso che siano escluse dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap, a far data dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, le aziende coniugali non gestite in forma societaria.
Nell’ambito soggettivo di esclusione dall’Irap di cui alla sopra citata lettera b) rientrano le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR residenti nel territorio dello Stato.
Il riferimento alle persone fisiche esercenti arti e professioni implica che resti assoggettato ad Irap l’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 del TUIR.
L’esclusione dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap delle sole persone fisiche, per quanto concerne l’esercizio di arti e professioni, è coerente con la volontà del legislatore di escludere dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap, a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, le sole persone fisiche esercenti attività d’impresa.
L’esclusione dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap dei soggetti sopra individuati, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022, determina la caducazione degli obblighi documentali, contabili, dichiarativi funzionali alla determinazione e all’assolvimento di detta imposta.
Pertanto, i soggetti sopra individuati, a far data dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, non sono altresì tenuti al rispetto degli obblighi documentali, contabili, di versamento dell’acconto e del saldo dell’Irap, nonché dell’obbligo di presentazione della dichiarazione Irap.
Diversamente, permangono tutti gli obblighi documentali, contabili, dichiarativi, di versamento dell’imposta, in acconto e a saldo, relativi ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022.
A titolo esemplificativo, con riferimento al periodo d’imposta 2021, resta dovuto il versamento del saldo Irap e l’obbligo di presentazione della dichiarazione Irap.


COVID-19: Misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con Comunicato 21 febbraio 2022, segnala alcune delle previsioni contenute nella Legge 18/2/2022, n. 11, in materia di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 18 febbraio 2022, n. 11 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con Comunicato 21 febbraio 2022, segnala, oltre alla conferma della proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022, le seguenti previsioni:

– il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working, è confermato fino al 31 marzo 2022 (art. 16, comma 1, Allegato A, D.L. n. 221/2021);

– i lavoratori fragili fino al 31 marzo 2022, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 17, comma 1, D.L. n. 221/2021);

– per i lavoratori fragili dipendenti pubblici e privati e per i lavoratori con disabilità grave, fino al 31 marzo 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in smart working, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero (art. 17, comma 3 bis, D.L. n. 221/2021);


– i congedi parentali in favore dei lavoratori dipendenti previsti dall’art. 9 del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni in L. n. 215/2021, si applicano fino al 31 marzo 2022 (art. 17, comma 3, D.L. n. 221/2021).

Previste, infine, anche disposizioni sull’impiego delle certificazioni verdi (c.d. Green pass) nei luoghi di lavoro del settore pubblico e privato (articoli 5 quinquies e 5 septies, D.L. n. 221/2021).

Firmato l’accordo Moda – Chimica- Ceramica -Terzo Fuoco -Confartigianato



Sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo dei CCNL per i lavoratori addetti al settore artigiano e Pmi Moda – Chimica- Ceramica -Terzo Fuoco


L’accordo, accorpa e si applica ai seguenti comparti:
– Alla Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del settore Tessile-Abbigliamento-Moda – Calzature – Pelli e cuoio -Occhiali – Giocattoli – Penne, spazzole e pennelli;
– Alla Piccola Industria fino a 49 dipendenti dei settori Chimica e settori accorpati Plastica, Gomma, Abrasivi, Ceramica, Vetro;
– Alla Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del Settore Decorazione Piastrelle in Terzo fuoco.
L’Ipotesi di accordo decorre dall’1/1/2019 e scadrà il 31/12/2022.
Le parti hanno convenuto i seguenti incrementi retributivi da riparametrarsi sui diversi livelli di inquadramento e si incontreranno entro il 28/2/2022 per sottoscrivere le tabelle retributive complete per tutti i livelli di inquadramento.


TESSILE ABBIGLIAMENTO – MODA









Livello

Incremento


dal 1/3/2022

Incremento


dal 1/7/2022

Incremento


dal 1/9/2022

Incremento


dal 1/12/2022

3° bis 20,00 20,00 40,00 80,00


CALZATURE









Livello

Incremento


dal 1/3/2022

Incremento


dal 1/7/2022

Incremento


dal 1/9/2022

Incremento


dal 1/12/2022

3° bis 20,00 20,00 40,00 80,00


PELLI E CUOIO


 









Livello

Incremento


dal 1/3/2022

Incremento


dal 1/7/2022

Incremento


dal 1/9/2022

Incremento


dal 1/12/2022

20,00 20,00 40,00 80,00


OCCHIALI


 









Livello

Incremento


dal 1/3/2022

Incremento


dal 1/7/2022

Incremento


dal 1/9/2022

Incremento


dal 1/12/2022

20,00 20,00 40,00 80,00


GIOCATTOLI









Livello

Incremento


dal 1/3/2022

Incremento


dal 1/7/2022

Incremento


dal 1/9/2022

Incremento


dal 1/12/2022

20,00 20,00 40,00 80,00


PENNE, SPAZZOLE E PENNELLI









Livello

Incremento


dal 1/3/2022

Incremento


dal 1/7/2022

Incremento


dal 1/9/2022

Incremento


dal 1/12/2022

20,00 20,00 40,00 80,00


CHIMICA E SETTORI ACCORPATI










Livello

Incremento


dal 1/3/2022

Incremento


dal 1/7/2022

Incremento


dal 1/9/2022

Incremento


dal 1/12/2022

Incremento


 a regime

D 25,00 20,00 20,00 30,00 95,00


PLASTICA E GOMMA










Livello

Incremento


dal 1/3/2022

Incremento


dal 1/7/2022

Incremento


dal 1/9/2022

Incremento


dal 1/12/2022

Incremento


 a regime

V 25,00 20,00 15,00 23,00 83,00


ABRASIVI


 










Livello

Incremento


dal 1/3/2022

Incremento


dal 1/7/2022

Incremento


dal 1/9/2022

Incremento


dal 1/12/2022

Incremento


 a regime

V 25,00 20,00 15,00 20,00 80,00


 


CERAMICA










Livello

Incremento


dal 1/3/2022

Incremento


dal 1/7/2022

Incremento


dal 1/9/2022

Incremento


dal 1/12/2022

Incremento


 a regime

D1 25,00 20,00 15,00 20,00 80,00


VETRO – settore meccanizzato (prime lavorazioni)


 










Livello

Incremento


dal 1/3/2022

Incremento


dal 1/7/2022

Incremento


dal 1/9/2022

Incremento


dal 1/12/2022

D1 25,00 20,00 15,00 20,00 80,00


VETRO – settore trasformazioni (seconde lavorazioni)


 










Livello

Incremento


dal 1/3/2022

Incremento


dal 1/7/2022

Incremento


dal 1/9/2022

Incremento


dal 1/12/2022

Incremento


 a regime

25,00 20,00 15,00 20,00 80,00


VETRO – settore soffio a mano e semiautomatiche


 










Livello

Incremento


dal 1/3/2022

Incremento


Dal 1/7/2022

Incremento


dal 1/9/2022

Incremento


Dal 1/12/2022

Incremento a regime

25,00 20,00 15,00 20,00 80,00


LAVORAZIONI PIASTRELLE IN TERZO FUOCO









Livello

Incremento


dal 1/3/2022

Incremento


dal 1/7/2022

Incremento


dal 1/9/2022

Incremento


dal 1/12/2022

D 20,00 20,00 30.00 70.00


 


Una tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum” pari ad euro 200, suddivisibile in quote mensili:100 euro ad aprile 2022, 100 euro a novembre 2022.
Per lavorazioni piastrelle in terzo fuoco l’importo una tantum è  pari ad euro 180, suddiviso in due tranches: 90 euro ad aprile 2022, 90 euro a novembre 2022.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.


Bilateralità
In merito al diritto alle prestazioni della bilateralità, per tutti i settori viene recepito l’Accordo Interconfederale del 17/12/2021 sottoscritto da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Claai insieme a CGIL, CISL e UIL si intende integralmente recepito all’interno del CCNL e pertanto ne costituisce parte integrante con decorrenza dal 10/2/2022


Diversamente, in merito alle singole sezioni:


a) Per la SEZIONE TESSILE – ABBIGLIAMENTO – CALZATURIERO viene ridisciplinato:
– rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale
– Contratto a termine e somministrazione di lavoro a tempo determinato
– Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro)
– Conservazione del posto


b) Per la SEZIONE CHIMICA/CERAMICA viene disciplinato:
– Contratto a termine – somministrazione di lavoro a tempo determinato
– Classificazione del personale del I e II livello della Plastica e Gomma
– Trasferta per il settore coibenti dall’1/4/2022, il cui importo della diaria. è fissato in € 35,00 con esclusione del pernottamento che rientra nel rimborso delle spese qualora sia necessario per la natura della trasferta.
– Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
c) Per la sezione DECORAZIONE PIASTRELLE IN TERZO FUOCO:


– il Contratto a termine e somministrazione di lavoro a tempo determinato

Proroga ERT nel settore alimentare artigiano del Veneto



Prorogato al 31 marzo 2022 l’elemento regionale (ERT) per i dipendenti delle imprese della Regione Veneto, settore alimentare artigiano, settore aumentare non artigiano fino a 15 dipendenti, settore panificazione.


Con accordo siglato lo scorso fine ottobre, le Parti firmatarie hanno convenuto la proroga della parte economica e normativa per il settore alimentare artigiano e quello dei panificatori, fino al 31/3/2022.
La quota di previdenza complementare è prorogata al 31/3/2022 nelle modalità e con I medesimi valori previsti dal CIRL 2017 aumentata della quota annua prevista all’art. 1 punti c) e d) dell’accordo di proroga dell’8/3/2021.
L’elemento regionale (ERT) viene prorogata fino al 31/3/2022 nelle stesse modalità e con i medesimi valori previsti dal CIRL 2017 e mantiene le caratteristiche indicate in tale accordo;

ERT aziende artigiane settore alimentare

Viene istituito un elemento regionale transitorio (ERT) da corrispondere ad operai, impiegati e quadri, dipendenti delle aziende artigiane settore alimentare, che sarà erogato per le ore effettivamente lavorate nelle misure mensili/orarie sotto indicate in euro.
L’ERT sarà erogato anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante solo qualora abbiano completato – anche in forza di uno o più contratti conclusi con datori di lavoro diversi ma finalizzati al conseguimento della medesima qualifica contrattuale – il terzo anno di apprendistato. La corresponsione dell’elemento partirà dal 1 mese successivo all’inizio del 4° anno.



































Livello

Valore ERT in € Mensile

Valore ERT in € Orario

1S 130,00 0,75144
1 104,00 0,60115
2 85,00 0,49132
3/A 73,00 0,42196
3 62,00 0,35838
4 55,00 0,31791
5 48,00 0,27745
6 38,00 0,21965


 


L’ERT è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) e smi.
Ai fini dell’erogazione dell’ERT saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l’esercizio di cariche sindacali elettive previste dall’accordo interconfederale veneto del 21/7/1988 e le ore di assenza retribuite o indennizzate per sottoporsi a terapie salvavita certificate. Inoltre dovrà tener conto anche dell’ERT la retribuzione riconosciuta nei seguenti casi:
– dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL
– durante il congedo obbligatorio per maternità con riduzione del 50% dell’importo orario spettante e per un massimo di 5 mesi. A decorrere dal 1/4/2018 ai fini del computo l’importo orario dell’ERT sarà elevato dal 50% al 100%.

ERT aziende settore panificazione

Viene istituito un elemento regionale transitorio (ERT) da corrispondere ad operai, impiegati e quadri (con esclusione degli apprendisti), dipendenti delle aziende della panificazione, che sarà erogato per le ore effettivamente lavorate nelle misure mensili/orarie sotto indicate in euro.
L’ERT sarà erogato anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante solo qualora abbiano completato – anche in forza di uno o più contratti conclusi con datori di lavoro diversi ma finalizzati al conseguimento della medesima qualifica contrattuale – il terzo anno di apprendistato. La corresponsione dell’elemento partirà dal 1 mese successivo all’inizio del 4° anno.























Livello

Valore ERT (in €) Mensile

Valore ERT (in €)Orario

A1S 21,20 0,12254
A1 17,70 0,10231
A2 14,80 0,08555
A3 11,30 0,06532
A4 9,40 0,05434























Livello

Valore ERT (in €) Mensile

Valore ERT (in €) Orario

B1 13,00 0,07514
B2 6,90 0,03988
B3S 5,80 0,03353
B3 5,60 0,03237
B4 4,50 0,02601


L’ERT è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) e smi.
Ai fini dell’erogazione dell’ERT saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per ( assemblee, le ore di permesso per l’esercizio di cariche sindacali elettive previste dall’accordo interconfederale veneto del 21/7/1988 e le ore di assenza retribuite o indennizzate per sottoporsi a terapie salvavita certificate. Inoltre dovrà tener conto anche dell’ERT la retribuzione riconosciuta nei seguenti casi:
– dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL;
– durante il congedo obbligatorio per maternità con riduzione del 50% dell’importo orario spettante e per un massimo di 5 mesi. A decorrere dal 1/4/2018 ai fini dei computo l’importo orario dell’ERT sarà elevato dal 50% al 100%.