CCNL Istituzioni Socio Assistenziali (Agespi): richiesta l’apertura delle trattative per il rinnovo

Proposte importanti novità per il personale di settore

Le Organizzazioni Sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs hanno richiesto l’apertura delle trattative per il rinnovo del CCNL Istituzioni Socio Assistenziali-Agespi.
Di seguito riportate le novità introdotte.
Premessa:
Attraverso la piattaforma, le OO.SS. Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs intendono dare formale avvio al rinnovo contrattuale al fine di rilanciare i servizi ricadenti nel settore socio-assistenziale, socio-sanitario, socio-educativo e dell’inclusione.
Le attuali difficoltà economiche, unite a quanto ereditato dai due anni di pandemia ed all’inflazione in continua crescita che ha ridotto in modo esponenziale il potere di acquisto dei lavoratori, rendono necessaria la definizione di un CCNL che riconosca ai dipendenti del settore non solamente una crescita in termini salariali e di diritti, ma che possa, in un certo senso, risultare sempre più attuale rispetto alla gestione di nuovi servizi.
Ambito di applicazione:
Si è proiettati verso un’analisi ed un eventuale aggiornamento del campo di applicazione.
Relazioni sindacali e contrattazione:
Preme approfondire le materie da delegare alla contrattazione decentrata oltre alle informative relative ad alcuni aspetti dell’organizzazione rispetto ad una maggiore efficienza dei servizi. Altresì, vuole rendersi maggiormente esigibile la contrattazione di secondo livello a partire dai criteri per poter accedere ai corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale, nonché per l’esercizio del diritto allo studio previsto dagli artt. 36 e 35; sulla corretta applicazione dell’EGR sul territorio secondo quanto sancito dall’art. 5 bis, oltre a verificare l’andamento dell’applicazione dell’art. 28 sulla vestizione e svestizione.
Enti Bilaterali:
Vuole darsi seguito all’art. 7 procedendo alla definizione ed alla costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale.
Trattenute associative:
Si richiede di procedere ad una modifica dell’art. 12 prevedendo che, le trattenute, vengano eseguite sulla base delle percentuali e delle mensilità previste con le OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Mercato del lavoro:
– vogliono introdursi gli istituti del telelavoro e dello smartworking. L’art. 18 del CCNL prevede le modalità mediante le quali viene esercitato il telelavoro, mentre relativamente allo smartworking, alla luce del periodo post pandemia, si ritiene utile il suo inserimento.
– contratti a tempo determinato
Nell’ambito dell’aggiornamento si ritiene necessario
1. la rivisitazione dell’art. 17 del CCNL;
2. l’introduzione di una clausola di stabilizzazione del personale al fine di una maggiore gestione del turnover e del carico di lavoro;
3. l’integrazione dell’articolato inserendo il diritto di precedenza e di informazione, nonché rendendo l’articolo più chiaro affinché possa fornire ai lavoratori elementi atti a conoscere gli eventuali diritti esercitabili.
– Rapporti di lavoro a tempo parziale.
– Diminuzione dell’attuale percentuale di utilizzo del lavoro supplementare pari al 30%, nell’ambito dell’orario settimanale individuale.
– Orario di lavoro
Nella parte del riposo giornaliero si richiede l’inserimento della parola “consecutive” relativamente alle 11 ore del suddetto riposo. Altresì si domanda di specificare che articolazioni orarie differenti vengano discusse sul secondo livello di contrattazione, nel rispetto della previsione del D.Lgs. 66/2003.
– Apprendistato
Circa quest’istituto si domanda di aumentare la percentuale all’80% ai sensi della Lettera D;
– Aumentare Percentuali relative al Trattamento Economico Lettera L, prevedendo il 100% della retribuzione sia per la prima metà del periodo di apprendistato che per la seconda metà del medesimo periodo.
Diritto allo studio:
Si propone di riformulare l’articolato e di prevedere un aumento delle ore a disposizione come previsto dall’art. 35, ossia pari a circa 50 ore annue.
Inquadramento del personale:
Ridefinizione dei corretti inquadramenti nel sistema di classificazione del personale prevedendo la possibilità di inserire nuovi profili ed introducendo specifiche indennità.
Sistema tutele e diritti:
Si ritiene necessario incrementare il sistema dei diritti e delle tutele introducendo le disposizioni di seguito riportate
1. rivedere ed aggiornare i congedi e la tematica relativa alla L. n. 104/1992 alla luce della conciliazione dei tempi vita lavoro;
2. previsione di un incremento relativo alla maternità del 100% nel periodo di astensione obbligatoria;
3. prevedere permessi retribuiti per malattia figlio fino a 3 anni;
4. definizione delle diverse condizioni di inidoneità psico-fisica;
5. introduzione dell’istituto delle ferie solidali;
6. introduzione delle agevolazioni per genitori affetti da disturbi DSA;
7. eliminazione della reperibilità interna.
Malattia ed infortunio:
Si vuole procedere all’aumento al 100% del trattamento economico della malattia rispetto a quanto previsto dalla Lettera C) dell’art. 68 del CCNL. La medesima percentuale è prevista per i casi di infortunio.
Trattamento economico progressivo:
Viene richiesta l’eliminazione dell’art. 81 prevedendo per tutto il personale, il pieno riconoscimento della quattordicesima mensilità, dei Rol e degli scatti.
Nuove previsioni:
Si pensa all’inserimento dell’assistenza sanitaria integrativa.
Parte economica:
Si considera prioritario adeguare la retribuzione mensile sulla base dell’aumento inflazionistico degli ultimi anni, nonché provvedere ad una concreta valorizzazione delle professionalità coinvolte. 

Pensioni minime INPS: incremento e criteri applicativi

Ai titolari delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS è riconosciuto un incremento per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 calcolato secondo i criteri illustrati dall’Istituto (INPS, messaggio 22 giugno 2023, n. 2329). 

Si tratta, come noto, dell’incremento previsto dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 310, Legge n. 197/2022) corrisposto ai titolari di trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità, di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità.

 

Il beneficio spetta solo sulle pensioni pagate dall’INPS e non su quelle gestite da Enti diversi ed è riconosciuto per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024: in particolare, l’INPS comunica che, sulla mensilità di luglio 2023, l’aumento in questione verrà corrisposto d’ufficio, comprensivo degli arretrati dalla decorrenza del beneficio.

 

L’incremento viene attribuito sia alle pensioni integrate al trattamento minimo, anche in misura parziale o “cristallizzate”, sia alle pensioni non integrate il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS. In particolare:

 

– nel caso di pensione integrata al trattamento minimo, l’incremento è calcolato con riferimento all’importo integrato al trattamento minimo;

 

– nel caso di pensioni non integrate al trattamento minimo, il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS, l’incremento viene calcolato sull’importo lordo in pagamento;

 

– per le pensioni in convenzione internazionale, l’incremento è calcolato sull’importo complessivo lordo in pagamento e pertanto sul pro-rata italiano.

 

L’importo complessivo utile per la verifica del diritto all’incremento (cosiddetto “montante per l’incremento”) viene individuato con criteri analoghi a quelli utilizzati per il calcolo della perequazione, con l’inclusione delle tipologie di seguito elencate:

 

– pensioni del fondo clero (cat. 066);

 

– pensioni ex ENPAO (cat. 076);

 

– pensioni in cumulo a formazione progressiva che risultino INCOMPLETE (cat. 170) con GP1AJ10 = M.

 

L’incremento non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nei medesimi anni per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.

Riguardo alla rivalutazione delle pensioni, il trattamento pensionistico complessivo utilizzato per il calcolo della pensione viene considerato al netto dell’incremento, che non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

 

L’INPS ricorda che, per l’anno 2023, la misura dell’aumento è pari all’1,5% per i soggetti infra75enni e al 6,4% per i soggetti ultra75enni, mentre, per il 2024, non si fa distinzione in base all’età e l’incremento è pari al 2,7%. Si precisa che, se i 75 anni di età sono compiuti nel corso dell’anno, l’incremento viene adeguato dal mese successivo al compimento dell’età.

 

L’incremento viene riconosciuto, come detto, qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all’importo mensile del trattamento minimo INPS: qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento, l’incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

 

Nel caso delle pensioni ai superstiti cointestate, anche con pagamento disgiunto, il diritto all’incremento è valutato sulla base del trattamento complessivamente spettante a tutti i contitolari e ripartito tra i beneficiari in proporzione alla percentuale di pensione spettante.

 

L’INPS riporta poi le informazioni per l’elaborazione centrale dell’incremento per le pensioni gestite nei sistemi integrati, nel sistema della Gestione pubblica e nei sistemi ex INPGI, fornendo le istruzioni di calcolo.

 

Infine, l’istituto rende noto che, per consentire alle Strutture territoriali di verificare la corresponsione dell’incremento, è in corso di rilascio un’apposita procedura di consultazione accessibile attraverso il seguente percorso intranet: “Processi” > “Assicurato pensionato” > “Servizi al pensionato”

 

Digitando il codice fiscale dell’interessato, l’applicazione mostra:

 

– le prestazioni di cui il soggetto è titolare evidenziando quelle utilizzate per il “cumulo incrementale”;

 

– la spettanza o meno del beneficio;

 

– la percentuale di attribuzione su ciascuna prestazione interessata.

CCNL Energia e Petrolio: da luglio nuovi minimi retributivi



Incremento dei minimi retributivi e del C.R.E.A. per gli addetti all’industria dell’Energia e del Petrolio


Con il CCNL 21 luglio 2022 Confindustria Energia e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil hanno definito gli aumenti retributivi per gli addetti all’industria dell’Energia e del Petrolio.
Per l’anno corrente, dal 1° luglio 2023, i minimi retributivi saranno incrementati di 65,00 euro. Con pari decorrenza si procederà, inoltre, al riallineamento delle retribuzioni tabellari tra il settore industria gas e il settore energia e petrolio, come già previsto nel precedente rinnovo. 































































Livello Minimo dal 1° luglio 2023 C.R.E.A. dal 1° luglio 2023
 

 


 


1

3.222,42 453,26
362,61
271,96
181,31
90,65
 

 


2

2.918,45 271,97
203,98
135,98
67,99
 

 


3

2.642,97 243,72
182,79
121,86
60,93
 

 


4

2.335,61 213,57
160,18
106,79
53,39
 

 


 


5

2.048,21 181,33
136,00
90,66
45,23
0
6 1.781,83 0

CCNL Poste: previsto a luglio incremento dei minimi e del buono pasto



A decorrere dal 1° luglio saranno applicabili a tutti i dipendenti di Poste Italiane i nuovi minimi e l’aumento fino a 5,84 euro per i buoni pasto


Il CCNL del 23 giugno 2021sottoscritto tra Poste Italiane S.p.a. anche in rappresentanza di Postel S.p.A., Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., Bancoposta Fondi S.p.A., Sgr, Egi S.p.A., PostePay S.p.A., e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Poste, Failp-Cisal, Confsal Com.ni, UGL-Com.ni ed applicabile ai dipendenti di Poste Italiane S.p.A., Postel S.p.A., Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., Bancoposta Fondi S.p.A. Sgr, EGI S.p.A., Postetutela S.p.A., Poste Mobile S.p.A., PostePay S.p.A. ha previsto a decorrere da luglio aumenti sui minimi tabellari.
Di seguito i nuovi importi.


























Livello Minimo
A 1 1.914,79
A 2 1.695,77
B 1.448,75
C 1.330,56
D 1.266,79
E 1.117,64
F 997,73

Per quanto riguarda il buono pasto, invece, è previsto un aumento a decorrere da luglio 2023, fino a 5,84 euro:
– per tutti i dipendenti che effettuano una prestazione lavorativa superiore alle 7 ore giornaliere, con un intervallo di almeno 30 minuti collocato nella fascia oraria dalle 12:00 alle 15:00;
–  per tutti i lavoratori in servizio nei Centri con turnazione h 24 per i quali un apposito accordo sindacale abbia previsto il riconoscimento del sistema di refezione per ogni giorno di effettivo servizio in cui l’orario di lavoro del dipendente ricomprenda le fasce orarie dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 22:00 con un intervallo di 30 minuti ovvero fino ad un limite minimo di 15 minuti;
– per i  lavoratori con un intervallo di 15 minuti nei casi previsti dall’accordo del 27 luglio 2010 sulla riorganizzazione dei Servizi Postali.
Nei confronti dei dipendenti la cui prestazione lavorativa non è riconducibile alla tipologia sopra definita, verrà riconosciuto un buono pasto fino a 4,34 euro, a decorrere da luglio 2023.


 

Esonero assunzioni giovani dal 1° luglio 2022 a tutto il 2023 

Le indicazioni dell’INPS sull’applicazione dell’agevolazione a seguito dell’autorizzazione della Commissione europea alla concedibilità per il nuovo periodo (INPS, circolare 22 giugno 2023, n. 57).

A seguito della decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023 della Commissione europea che ha autorizzato la concedibilità degli esoneri per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato relative agli under 36 effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023, sono arrivate anche le indicazioni dell’INPS per l’applicazione dell’agevolazione contributiva a favore dei datori di lavoro.

In particolare, la misura, da ultimo prevista dalla Legge di Bilancio 2023 all’articolo 1, comma 297, ha stabilito che alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, effettuate nel periodo sopra citato, il limite massimo di importo concedibile sia innalzato a 8.000 euro annui (prima era di 6.000).

Alla misura in questione non possono accedere le amministrazioni pubbliche e i settori esclusi dal Temporary Crisis and Transition Framework, ovvero: le imprese del comparto finanziario, domestico e quelle sanzionate dall’UE. 

I rapporti di lavoro incentivati

Gli esoneri in oggetto mutuano parte della disciplina generale da quella prevista per l’esonero strutturale giovanile (articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 114, Legge di Bilancio 2018), pari al 50% dei contributi datoriali nel limite massimo di 3.000 euro annui. Peraltro, quest’ultimo esonero, considerata la sua natura autonoma, resta liberamente fruibile in alternativa a quello temporaneamente introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 e dalla legge di Bilancio 2023. Al riguardo, va altresì considerato che l’esonero strutturale giovanile non è subordinato al rispetto delle condizioni previste per l’applicazione dal Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato, essendo una misura generalizzata e la cui disciplina non è sussumibile tra quelle previste dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

La misura

Per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (6.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Invece, l’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2023, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, come detto è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nella circolare in commento, infine, sono riassunte le condizioni generali e specifiche di spettanza degli incentivi con esemplificazioni relative ai casi particolari, la compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, il coordinamento con altre tipologie di incentivi e le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nel flusso Uniemens.