Autonomi e professionisti: le regole per ottenere il “bonus 200 euro”

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato il decreto attuativo che disciplina i criteri e le modalità di fruizione del cd. “bonus 200 euro” da parte dei lavoratori autonomi e dei professionisti (MLPS – Comunicato 10 agosto 2022)

I beneficiari dell’indennità una tantum (cd. “bonus 200 euro”) sono i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.
I beneficiari devono risultare iscritti alle menzionate gestioni previdenziali al 18 maggio 2022, con partita IVA e attività lavorativa avviata e devono aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020.


L’indennità è pari a 200 euro ed è corrisposta dall’Inps ovvero dall’ente di previdenza di appartenenza.


Il beneficio non è compatibile con le medesime indennità riconosciute alle altre categorie di lavoratori (Dipendenti, assimilati, pensionati, percettori di prestazioni assistenziali).


Ai fini del riconoscimento dell’indennità, deve essere presentata apposita istanza agli enti di previdenza a cui il beneficiario è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli Enti previdenziali. All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale, nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
Nell’istanza deve essere rilasciata una dichiarazione di responsabilità attestante:
a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50;
c) di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
d) di essere iscritto alla data del 18 maggio 2022 ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
L’indennità è corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all’ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta a successiva verifica, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall’amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detenga informazioni utili.

Accertamento della gravità e proporzionalità della sanzione espulsiva


Il giudice di merito, in ordine all’accertamento della gravità e proporzionalità della sanzione espulsiva, è tenuto a valutare la legittimità e la congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità.

La Corte d’appello, nel caso specifico, ha dichiarato l’inefficacia del licenziamento disciplinare per violazione procedurale attinente alla omessa affissione del CCNL. La Corte di Cassazione, adita a seguito di ricorso della società, ha cassato la sentenza, osservando che la violazione procedurale posta a base della declaratoria di inefficacia del licenziamento (mancata affissione della disposizione del CCNL Commercio che equiparava l’assenza ingiustificata al caso in cui il lavoratore non avesse dato tempestiva comunicazione dell’assenza) riguardava un obbligo che non necessitava l’inclusione nel codice disciplinare, contenuto in una norma volta a sanzionare un comportamento integrante doveri fondamentali dei lavoratore, dallo stesso conoscibili senza necessità di specifica previsione.
In sede di rinvio, la Corte d’appello rilevò che il lavoratore, assente dal servizio dal 15 aprile 2014, aveva dato notizia dell’assenza mediante SMS inviato a un collega, affinché costui avvisasse la direzione, senza sincerarsi che il messaggio fosse pervenuto a destinazione, e il successivo 17 aprile aveva inviato mail contenente certificazione medica per giustificare l’assenza, inviando soltanto il 24 aprile certificazione medica idonea a giustificare le successive assenze intervenute dal 18 in poi; che nelle giustificazioni formali il lavoratore aveva ascritto il ritardo a disservizi del sistema informatico di diretto collegamento con l’Inps in dotazione del medico curante; che sulla base del descritto compendio probatorio era stato irrogato licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata protrattasi per 3 giorni.
La Corte, quindi, aveva proceduto al giudizio di proporzionalità della sanzione, rilevando che la condotta del lavoratore, pur improntata a superficialità, avendo affidato la comunicazione a un messaggio inoltrato a un terzo, non era di gravità tale da giustificare il licenziamento, posto che lo stesso medico curante aveva confermato che di aver dovuto inoltrare la certificazione in forma cartacea per problemi nel sistema di collegamento.
La Corte territoriale si è attenuta agli accertamenti già compiuti nelle fasi processuali antecedenti e in base ai quali la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza rescindente, limitandosi a valutare i dati processuali già emersi ai fini della valutazione in ordine alla proporzionalità della sanzione, né la stessa ricorrente indica, nel rispetto della richiesta specificità della censura, quali punti della sentenza di rinvio abbiano esorbitato dai limiti del decisum di cassazione.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del CCNL Commercio per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, rilevando che il comportamento del lavoratore è esistente e di particolare gravità, né è suscettibile di attenuazione in base al principio di proporzionalità, codificato nell’art. 2106 c.c., risiedendo la ratio della disciplina collettiva nella esigenza di evitare che impedimenti nell’esecuzione della prestazione lavorativa possano cagionare pregiudizio alla controparte.
Il motivo è inammissibile poiché il giudice del merito ha dato conto delle ragioni in forza delle quali la condotta del ricorrente non è meritevole della sanzione espulsiva, anche mediante riferimento ai concomitanti disservizi del sistema di comunicazione del sistema sanitario, e il giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all’apprezzamento del giudice di merito, che – anche qualora riscontri l’astratta corrispondenza dell’infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente – è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto, come nella specie, da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità (Cassazione, ordinanza 24 agosto 2022, n. 25286).

Cassa Edile di Savona: Versamento dei contributi del mese di agosto 2022

La Cassa Edile della Provincia di Savona fornisce indicazioni in ordine al termine per il versamento dei contributi relativi al mese di agosto 2022

La Cassa Edile di Savona, informa che scade il 30 settembre il termine per il versamento dei contributi e degli accantonamenti riferiti alla attività svolta nel mese di agosto 2022.


Il pagamento va effettuato attraverso:


– RID


– bollettino freccia, cioè attraverso un modulo che viene precompilato dal sistema MUT in occasione delle denunce telematiche mensili. È possibile stampare immediatamente il bollettino e/o salvarne una copia in formato pdf. Il bollettino permette di effettuare il pagamento presso tutti gli sportelli bancari di qualsiasi banca.


– bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente bancario dedicato della Cassa Edile (Carige) – IBAN IT27X0617510610000000700080).

Fondo Fasifar per le farmacie private: modalità operative

Fornite indicazioni operative sul Fondo Contrattuale di Assistenza Sanitaria Fasifar per tutti i lavoratori dipendenti delle farmacie private, farmacisti e non farmacisti.

Nel rispetto di quanto definito dal Ccnl di settore, i lavoratori potranno chiedere le prestazioni sanitarie, per il tramite della “Cassa Reciproca sms”, in attesa della piena operatività di Fasifar, la quale  può rimborsare le prestazioni, anche arretrate, a far data dal 1° novembre 2021, mentre per le prestazioni da effettuare nelle strutture della rete Unisalute, presenti in tutte le realtà territoriali, gli stessi lavoratori potranno usufruirne a condizione che l’azienda li registri nel portale di Reciproca sms, e sia in regola con i versamenti a suo carico, condizione indispensabile per attivare le coperture sanitarie integrative.


Il contributo semestrale, che dovrà essere versato per singolo dipendente assunto con CCNL Dipendenti da Farmacia Privata, a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, è stabilito in €78,00 (settantotto/00) al netto della fiscalità agevolata prevista dal contributo di solidarietà del 10% ai sensi di quanto previsto all’art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997 n- 314, che l’azienda verserà direttamente all’INPS per singolo dipendente.


Per i dipendenti assunti in corso di semestre il calcolo della copertura verrà effettuato e riproporzionato in base all’effettiva data di assunzione a tempo indeterminato:


– Assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato comprese tra il 1 ed il 15 (incluso), di ciascun mese, attivazione della copertura e calcolo del versamento riproporzionato mensilmente a partire dal primo giorno del mese (es. assunzione il 10/05 copertura a partire dal 01/05 versamento dovuto per i mesi di maggio e giugno)


– Assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato comprese tra il 16 (incluso) e l’ultimo giorno, di ciascun mese, attivazione della copertura e calcolo del versamento riproporzionato mensilmente a partire dal primo giorno del mese successivo (es. assunzione il 20/05 copertura a partire dal 01/06 versamento dovuto per il mese di giugno)


Per tutti i lavoratori che risultano con data di assunzione uguale o precedente al 15/11/2021 la contribuzione verrà comunque calcolata a partire dal 01/11/2021.


I versamenti devono essere effettuati, con bonifici distinti, sul c/c 15/000150613, Istituto di Credito Banca di Bologna, IBAN IT53G0888302400015000150613, BIC CCRTIT2TBDB intestato a Reciproca Società di Mutuo Soccorso – Ente del Terzo Settore.


La causale dovrà riportare la Ragione Sociale della Farmacia, così come indicata in fase di registra

Inps: nuove misure degli interessi di dilazione e delle somme aggiuntive



Per effetto dell’aumento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR), a decorrere dal 27 luglio 2022 sono incrementate dello 0,50 per cento la misura dell’interesse di dilazione e di differimento e quella delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (Inps – Circolare 29 agosto 2022, n. 98).


La BCE, con la decisione di politica monetaria del 21 luglio 2022, ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, a decorrere dal 27 luglio 2022, è pari allo 0,50 per cento.
Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili dovute per omesso o ritardato versamento dei contributi.
Ecco le misure in vigore a decorrere dal 27 luglio 2022.

















Tasso interessi di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti 6,50 per cento annuo
Tasso interessi di differimento del termine di versamento 6,50 per cento annuo
Sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi dichiarati 6 per cento
Sanzioni civili per evasione o denunce contributive infedeli con regolarizzazione spontanea 6 per cento
Sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze 6 per cento