Co.co.co. e indennità una tantum, pagamento in assenza di formale iscrizione alla Gestione separata

L’INPS comunica che procederà al pagamento delle indennità una tantum previste in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca anche in assenza della formale iscrizione alla Gestione separata (INPS, messaggio 10 febbraio 2023, n. 635).

Come noto, l’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, rientra tra i requisiti necessari per accedere all’indennità una tantum introdotta dal c.d. decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022, art. 32, co. 11) e dal c.d. decreto Aiuti – ter (D.L. n. 144/2022, art. 19, co. 11) – rispettivamente dell’importo di 200 euro e di 150 euro – a favore di collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca.

 

Ebbene, l’iscrizione alla predetta Gestione deve essere formalizzata a cura del lavoratore (collaboratore/assegnista/dottorando), non conseguendo in via automatica agli adempimenti dichiarativi e di versamento della contribuzione effettuati a cura del committente. 

 

La verifica del possesso, tra gli altri, anche del suddetto requisito, viene demandata all’INPS.

 

Proprio a seguito dei controlli effettuati dall’Istituto, in particolare, per il riconoscimento dell’indennità di 200 euro, è, tuttavia, emerso che un numero considerevole di collaboratori, assegnisti e dottorandi non risultano avere formalizzato l’iscrizione prevista dalla legge, pur rinvenendosi negli archivi della Gestione separata i dati forniti dai committenti relativi al periodo di attività svolta dagli stessi.

 

In considerazione di ciò, nel messaggio in commento si rende noto che, tenuto conto della finalità dell’intervento e del conforme parere espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS procederà al pagamento delle menzionate indennità anche in assenza della formale iscrizione alla Gestione separata.

 

Ciò accadrà, comunque, si precisa, esclusivamente per le domande di indennità una tantum dei collaboratori/assegnisti/dottorandi respinte con la sola motivazione dell’assenza del requisito di iscrizione alla Gestione separata, per cui l’INPS sta procedendo al riesame d’ufficio – in presenza delle denunce Uniemens presentate dal committente per periodi di competenza antecedenti alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del citato decreto Aiuti) e della relativa contribuzione connessa all’attività svolta dagli interessati in qualità di collaboratori/assegnisti/dottorandi – e al conseguente riconoscimento della misura, ove presenti tutti gli altri requisiti normativamente previsti. 

 

CIPL Edilizia industria – Trento: siglato il rinnovo

Previsti Una Tantum, pagamento di “due episodi” nell’anno solare di carenza di malattia, incremento del premio presenza e professionalità, indennità aggiuntiva di avanzamento 

Dopo una lunga trattativa, nei giorni scorsi è stato siglato dai sindacati del Trentino Feneal – Uil, Filca – Cisl e Fillea – Cgil e dalle associazioni datoriali Ance e Associazione Artigiani del Trentino il CIPL Edilizia – Industria della Provincia di Trento, che interesserà circa 10mila lavoratori.
Le parti sindacali hanno ottenuto il pagamento in busta paga di due episodi nell’anno solare di “carenza malattia”  e il riconoscimento immediato, nella busta paga di febbraio, di un importo “una tantum” pari a 200,00 euro.
Il “premio presenza e professionalità” è stato inoltre incrementato di 0,17 centesimi per ogni ora lavorata, comportando un aumento per ogni lavoratore di circa 400,00 euro l’anno.
Riconosciuta un’indennità aggiuntiva d’avanzamento con percentuali variabili dal 12% al 24% a seconda della distanza dall’imbocco. 
Nel complesso, la contrattazione collettiva per il settore edile della Provincia di Trento grazie anche al CCNL del 3 marzo 2022 porterà un riconoscimento salariale superiore a 1.000,00 euro annui.

CCNL Pesca – Cooperative: nuovi minimi



Previsti aumenti retributivi da marzo 2023


Il verbale di accordo 30 novembre 2022 siglato tra Agci – Agrital, Confcooperative – Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e Fai – Cisl, Flai – Cgil Uilapesca ha stabilito per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura nuovi minimi retributivi a partire da marzo 2023.
Di seguito gli importi.





























Livello Minimo
Quadro 2.330,49
1 2.186,65
2 2.014,02
3 1.855,77
4 1.726,30
5 1.639,98
6 1.568,06
7 1.438,57



CCNL Servizi Funebri-Imprese pubbliche: siglato il rinnovo

Rinnovata la parte economica e normativa contrattuale

Siglata l’Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL Servizi Funerari-Imprese pubbliche con durata triennale 2022-2024. Tale accordo prevede la rivisitazione della parte normativa ed economica contrattuale, previa disamina da parte dei lavoratori entro il 28 febbraio, al fine di erogare, con il mese di marzo, gli aumenti retributivi e l’Una Tantum spettante al personale di settore.
Relativamente alla parte normativa, entro il 31 dicembre 2024, si procederà ad elaborare un nuovo sistema classificatorio al fine di farlo convergere in quello previsto dal CCNL Igiene ambientale. Per tal motivo, si è instaurato un gruppo di lavoro che collabori con la Commissione alla classificazione ed alla creazione di un’area specifica dei lavoratori di questo comparto, da inserire in quello ambientale. Altre importanti novità riguardano: la tutela legale per gli addetti del settore, in considerazione dei rischi legati alla peculiarità del lavoro svolto; la regolamentazione del lavoro agile come contemplato nell’Accordo Interconfederale del 7 dicembre 2021; l’implementazione di corsi di formazione a livello aziendale e la partecipazione delle imprese del settore nell’organismo paritetico Rubes Triva, per la salute e sicurezza dei dipendenti.
Ciò a cui si auspica con il rinnovo della parte normativa, è l’ottenimento di maggiori tutele per lavoratrici e lavoratori di un’area non assimilabile ad altri settori di servizi.
Per quanto concerne la parte economica, avendo a riferimento il parametro del Livello C1, è previsto un aumento a regime per il triennio 2022-2024 di euro 145,00, erogato in tre tranches:
– la prima pari ad euro 50,00, dal 1º marzo 2023;
– la seconda di euro 30,00, dal 1º aprile 2024;
– la terza di importo pari ad euro 25,00, dal 1º novembre 2024;
Per un totale tabellare di euro 105,00.
A questi importi vanno aggiunti:
euro 14,00 mensili, versati al Fondo Fasda per equiparare le prestazioni sanitarie integrative a quelle previste dal CCNL Igiene Ambientale;
euro 14,00 mensili da versare a PreviAmbiente/ Pegaso di cui euro 9,00 in quota capitale e 5,00 euro per la polizza premorienza ed invalidità permanente.
Con l’importo di 5,00 euro mensili si procederà ad una parificazione delle condizioni tra ambiente e attività cimiteriali: 5,00 euro mensili da dedicare alla produttività aziendale e 5,00 euro mensili sulle indennità di comparto relative alle operazioni quotidiane.
Da ultimo, l’Ipotesi prevede inoltre, l’erogazione di una somma a titolo di Una Tantum complessiva pari ad euro 600,00, di cui euro 200,00 in buoni benzina corrisposti nel mese di luglio, ed euro 400,00 versati in busta paga già a partire da marzo. 

Pensioni 2023, rinnovo con importi più alti

Criteri e modalità applicative della rivalutazione delle pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo (INPS, circolare 10 febbraio 2023, n. 20).

L’INPS ha fornito indicazioni in materia di rinnovo delle pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo per il 2023 alla luce di quanto disposto dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 309, Legge n. 197/2022). Più nel dettaglio, la normativa stabilisce che i trattamenti pensionistici cumulati superiori a 4 volte il trattamento minimo si rivalutino:

–  nella misura dell’85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS; 

–  nella misura del 53% per i trattamenti complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo;

– nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo;

– nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo;

– nella misura del 32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo.

In considerazione di queste percentuali di rivalutazione, i conseguenti aumenti saranno:

7,300% per le fasce di trattamenti complessivi fino a 4 volte il trattamento minimo;

6,205% oltre 4 e fino a 5 volte il trattamento minimo; 

3,869% oltre 5 e fino a 6 volte il trattamento minimo;

3,431% oltre 6 e fino a 8 volte il trattamento minimo;

2,701% oltre 8 e fino a 10 volte il trattamento minimo;

2,336% oltre 10 volte il trattamento minimo.

L’INPS, inoltre, ha reso noto che il pagamento nell’importo rivalutato sarà posto in pagamento dalla mensilità di marzo 2023, unitamente agli arretrati delle mensilità di gennaio e febbraio 2023.