Covid-19: esenzione Iva per il noleggio di tendostrutturre adibite a vaccinazioni


Il noleggio di tendostrutture per ambulatori completi adibiti in parte all’effettuazione di tamponi ed in parte alla somministrazione di vaccini in modalità “drive in”, completi di servizi accessori il tutto per la gestione anti Covid-19, può beneficare del regime di esenzione Iva con diritto a detrazione di cui all’art. 1, co. 453 e 453 della Legge di Bilancio 2021 (Agenzia Entrate – risposta 09 febbraio 2022, n. 81).

L’art. 1, co. 452, L. n. 178/2020 (c.d. legge di Bilancio 2021), ha stabilito che le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19, co. 1, D.P.R. n. 633/1972, fino al 31 dicembre 2022.


Il successivo comma 453 prevede il medesimo regime di favore per le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini.


Le suddette norme richiamate hanno, quindi, introdotto un regime che comporta l’esenzione IVA per le cessioni di strumentazione per diagnostica in vitro e di vaccini contro il COVID-19 e per le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali cessioni, con diritto alla detrazione dell’IVA.


Tali disposizioni trovano la loro base giuridica nella Direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020 (c.d. Direttiva Covid), che ha modificato la Direttiva 2006/112/CE (i.e. Direttiva IVA), al fine di rendere più accessibili i costi della fornitura di vaccini contro il COVID-19 e di dispositivi medico-diagnostici in vitro nonché di servizi strettamente connessi a tali dispositivi nell’Unione.


È stata dunque modificata la Direttiva IVA, introducendo nel Titolo VIII, dedicato alle Aliquote, il nuovo articolo 129-bis che concede, in via transitoria, agli Stati membri la possibilità di adottare misure, quali l’aliquota ridotta o l’aliquota zero, per la fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro e per la fornitura di vaccini contro il COVID-19, e per i servizi strettamente connessi a tali dispositivi e vaccini.


Si tratta in particolare di prestazioni di servizi “strettamente connesse” a tali dispositivi e vaccini anti-Covid senza le quali diventa difficile per uno Stato membro assicurare una capillare ed efficace campagna di prevenzione/diagnosi e vaccinale a costi sostenibili.


Nel caso di specie, l’operazione rilevante ai fini IVA consiste nella locazione dietro corrispettivo di tendostrutture per ambulatori completi, adibiti sia all’effettuazione di tamponi sia per la somministrazione di vaccini in modalità “drive in”, completi di servizi accessori per la gestione anti Covid-19. La successiva messa a disposizione di questi beni avviene a titolo di comodato gratuito, non dunque rilevante ai fini IVA.


In considerazione di ciò, le suddette prestazioni di servizi possono beneficiare del particolare regime di esenzione e quindi essere acquistati in esenzione da IVA, senza pregiudizio del diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19, co. 1, del Decreto IVA.

Aumento contribuzione e scadenza del versamento al Fondo Sanilog



Scade, il 16 maggio prossimo, il termine per il versamento del contributo a carico del datore di lavoro dovuto dall’1/1/2022 al Fondo Sanilog a favore dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione


In base a quanto previsto nel rinnovo del CCNL, ricordano che dal 1/1/2022 è entrato in vigore l’aumento della contribuzione aziendale destinata a Sanilog pari a 2,5 euro mensili per dipendente, grazie al quale è stato possibile migliorare il piano sanitario per i dipendenti.
La contribuzione mensile a Sanilog conseguentemente passa da 10 a 12,50 euro per 12 mensilità.
Il suddetto aumento contrattuale a favore di Sanilog comporta un’integrazione di versamento obbligatoria pari a 15 euro per dipendente, sulla contribuzione già versata del primo semestre 2022 e un aggiornamento a 75 euro per dipendente della contribuzione semestrale dovuta a partire dal secondo semestre 2022.
Entrambi i versamenti, complessivamente pari a 90 euro per dipendente, dovranno essere corrisposti entro il 16 maggio p.v. contestualmente alla scadenza del versamento del 2 semestre 2022.
Il versamento dovrà avvenire, come di consueto, tramite il modello F24 utilizzando due righi separati della sezione INPS.


INTEGRAZIONE PRIMO SEMESTRE 2022 – SEZIONE INPS









CODICE SEDE

CAUSALE


CONTRIBUTO

MATRICOLA

PERIODO


COMPETENZA

IMPORTO

Indicare il codice di 4

cifre della sede


territorialmente


competente

FSL1 Indicare la

matricola INPS


dell’azienda

DAL

Indicare 10/2021


AL non valorizzare

Occorrerà integrare la

contribuzione del 1 semestre 2022


con ulteriori 15 euro (2,5 euro per i


6 mesi di competenza) per ciascun


dipendente presente nella distinta


semestrale.


 


CONTRIBUZIONE SECONDO SEMESTRE 2022 (e semestri successivi) – SEZIONE INPS









CODICE SEDE

CAUSALE


CONTRIBUTO

MATRICOLA

PERIODO


COMPETENZA

IMPORTO

Indicare il codice di 4

cifre della sede


territorialmente


competente

FSL1 Indicare la

matricola INPS


dell’azienda

DAL

Indicare 04/2022


AL non valorizzare

Occorrerà effettuare un

versamento di €75, per ogni


dipendente, non in prova a tempo


indeterminato compreso


l’apprendista, in forza alla data del


30 aprile 2022.


L’integrazione contributiva di 15 euro per il 1° semestre 2022 – fiduciariamente anticipata dal Fondo per permettere ai dipendenti di godere dal 1 gennaio delle prestazioni del nuovo piano sanitario – è condizione imprescindibile per il rinnovo della copertura del 2° semestre 2022; in caso di omissioni/difformità contributive sulle suddette integrazioni, saranno prioritariamente utilizzati come compensazione i contributi versati per il 2° semestre 2022 o eventuali versamenti in eccesso residuati dai precedenti semestri.

Edilizia Industria Genova: E.V.R. anno 2022



La Cassa Edile Genovese comunica gli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione da corrispondere nel periodo 1/1/2022 – 31/12/2022 secondo le disposizioni contenute nel CIPL 13/12/2021 per i dipendenti delle imprese edili industriali della provincia di Genova


A seguito della verifica effettuata sui quattro indicatori previsti dal CIPL 13/12/2021 per le Imprese Edili Ance della provincia di Genova, ai fini della erogabilità dell’EVR, le Parti territoriali hanno determinato i seguenti importi da erogare nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2022 e pubblicati dalla Cassa Edile Genovese.


VALORI E.V.R. dall’1/1/2022 al 31/12/2022




















































Livello

Minimi

 

Valori mensili EVR impiegati

Valori orari EVR operai

30%

VII 1.630,71 2,50% 40,76775   12,23
VI 1.467,63 2,50% 36,69075   11,01
V 1.223,02 2,50% 30,5755   9,17
IV 1.141,51 2,50% 28,53775 0,16 8,56
III 1.059,96 2,50% 26,499 0,15 7,95
III 953,97 2,50% 23,84925 0,14 7,15
I 815,36 2,50% 20,384 0,12 6,12

Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: aspetti contributivi


L’Inps, con il messaggio 09 febbraio 2022, n. 637, ha fornito ulteriori indicazioni riguardo alla ricaduta sugli aspetti di natura contributiva della riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro prevista dalla Legge di Bilancio 2022.

L’art. 1, commi da 191 a 220, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), ha riformato la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuta nel D.Lgs. n. 148/2015, sulla base di un principio di protezione sociale universale, c.d. universalismo differenziato, volto ad assicurare una più adeguata protezione a tutti i lavoratori, cui concorrono tutti i datori di lavoro.

Contratto di apprendistato e lavoratori a domicilio

A decorrere dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari delle integrazioni salariali di cui al Titolo I e al Titolo II del D.Lgs n. 148/2015 tutti i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che parziale, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore, con contratto di apprendistato professionalizzante e con contratto di apprendistato di alta specializzazione e ricerca, nonché i lavoratori a domicilio.
Come novellato dalle disposizioni della Legge di Bilancio 2022, per gli apprendisti, l’art. 2 del D.Lgs n. 148/2015:
– non limita più l’accesso alle integrazioni salariali straordinarie alla sola causale di intervento per crisi aziendale;
– non prevede più l’ulteriore limitazione per cui, se l’azienda rientra nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, gli apprendisti professionalizzanti possono essere destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria.


Pertanto, dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio.
Non risultano invece novellate le disposizioni concernenti i dirigenti, i quali restano esclusi dal campo di applicazione delle integrazioni salariali del Titolo I (art. 1, co. 1, D.Lgs n. 148/2015).
In relazione ai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II, il personale dirigente può essere destinatario delle prestazioni e dei connessi obblighi contributivi unicamente se espressamente previsto dai decreti interministeriali istitutivi dei Fondi medesimi.

CIGO e CIGS

La novella normativa non ha modificato la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi, che rimangono regolamentati dagli artt. 10 e 13, D.Lgs n. 148/2015.
La Legge di Bilancio 2022 ha invece modificato l’art. 20, D.Lgs. n. 148/2015, stabilendo che oltre ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS) anche i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).
Rimangono destinatarie delle integrazioni salariali, a prescindere dal numero dei dipendenti, le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale e i partiti e movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali.

Misura della contribuzione ordinaria

La legge di Bilancio 2022 ha confermato l’aliquota contributiva già prevista dall’art. 23, D.Lgs. n. 148/2015 e pertanto, i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dei datori di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore.


L’art. 1, co. 220, della Legge di Bilancio 2022 dispone che l’aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della CIGS (0,90%), per il solo anno 2022, è ridotta dello 0,63% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti Ne consegue che per l’anno 2022 la misura della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie per i datori di lavoro interessati è pari allo 0,27% dell’imponibile contributivo (0,90 – 0,63).

Fondo di integrazione salariale (FIS)

A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 10, D.Lgs. n. 148/2015, che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nell’ambito di applicazione del FIS, a prescindere dal requisito dimensionale, i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi o territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Inoltre, dalla medesima data, è previsto che il FIS sia finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, mentre, per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, la predetta aliquota ordinaria di finanziamento è fissata nella misura dello 0,80%.
Le suddette aliquote, calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.
L’art. 1, co. 219, L. n. 234/2021 dispone, per l’anno 2022, la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del Fondo di integrazione salariale.
Nel dettaglio, per effetto della riduzione prevista, la misura della contribuzione di finanziamento del FIS, per il solo anno 2022, è articolata come segue:
– per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente fino a cinque dipendenti è pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo (0,50 – 0,35);
– per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti è pari allo 0,55% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,25);
– per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di quindici dipendenti è pari allo 0,69% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,11);
– per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti è pari allo 0,24% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,56).

Contributo addizionale

Sia per la CIGO che per la CIGS è confermata la contribuzione addizionale nella misura già prevista dall’art. 5, D.lgs n. 148/2015.
Anche la misura della contribuzione addizionale connessa all’utilizzo delle prestazioni del FIS, non viene modificata dal nuovo impianto introdotto dalla L. n. 234/2021.
La stessa, infatti, rimane confermata nella misura del 4% delle retribuzioni perse.
Si evidenzia, tuttavia, che a decorrere dal 1° gennaio 2025, la predetta aliquota del contributo addizionale venga ridotta in misura pari al 40% a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.
Pertanto, a fare data dal 1° gennaio 2025 il contributo addizionale per i suddetti datori di lavoro sarà pari al 2,4% della retribuzione persa (ossia il 4% ridotto del 40%).

Fondi di solidarietà bilaterali

L’art. 26, D.Lgs n. 148/2015, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie di cui al Titolo I del medesimo decreto legislativo. L’istituzione di detti Fondi di solidarietà bilaterali è obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.
Analogamente, a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono assoggettati alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e dei Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano, anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.
Conseguentemente, i Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40, D.Lgs. n. 148/2015, già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, dovranno adeguarsi alle predette nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022.
In caso di mancato adeguamento, i relativi datori di lavoro, a fare data dal 1° gennaio 2023, rientreranno nell’ambito di applicazione del FIS, cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.

Lavoratori della pesca

L’art. 1, co. 217, della legge di Bilancio 2022 ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i trattamenti di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA) ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.
Tali trattamenti possono essere riconosciuti solo per periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio dell’attività di pesca.


In mancanza di espressa disposizione, la contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale in argomento è quella dovuta per gli operai agricoli a tempo indeterminato.

Possibili patologie che possono eseguire il lavoro agile

Il Ministero della salute ha individuato le patologie per consentire ai lavoratori fragili di svolgere le prestazioni di lavoro in modalità agile fino al 28/2/2022

Sono individuate le seguenti patologie e condizioni, la cui esistenza deve essere certificata dal medico di medicina generale del lavoratore, alle quali è concesso di svolgere le prestazioni di lavoro in modalità agile fino al 28/2/2022:
a) indipendentemente dallo stato vaccinale
a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
– trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
– trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
– attesa di trapianto d’organo;
– terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
– patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
– immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
– immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
– dialisi e insufficienza renale cronica grave;
– pregressa splenectomia;
– sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).
a.2) pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:
– cardiopatia ischemica;
– fibrillazione atriale;
– scompenso cardiaco;
– ictus;
– diabete mellito;
– bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
– epatite cronica;
– obesità.
b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:
– età >60 anni;
– condizioni di cui all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021 citata in premessa.