Assegno di maternità dello Stato: ampliata la platea dei beneficiari

Con il Messaggio n. 3656 del 5 ottobre 2022, l’Inps fornisce chiarimenti in merito ai titoli di soggiorno utili per accedere all’assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui (cd. assegno di maternità dello Stato) da parte dei cittadini dei paesi Extra-UE.

A decorrere dal 1° febbraio 2022, è stata ampliata la categoria di cittadini di paesi terzi all’Unione europea che possono accedere all’assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui.
La disposizione in materia di “assegno di maternità per lavori atipici e discontinui” (art. 75, D.Lgs. n. 151 del 2001) è stata modificata in attuazione della normativa europea (art. 3, co. 3, lett. b), L. n. 238 del 2021) prevedendo che “alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2 luglio 2000, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l’intero nel caso in cui non beneficiano dell’indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore (…)”.


Riguardo al requisito specifico del titolo di soggiorno previsto per i cittadini extra-UE, l’Inps precisa che hanno diritto all’assegno in questione le madri e i padri (naturali o adottivi/affidatari):
1) familiari titolari di carta di soggiorno di cui all’articolo 10 del D.lgs n. 30 del 2007 rubricato “Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea)”;
2) familiari titolari di carta di soggiorno di cui all’articolo 17 del D.lgs n. 30 del 2007 rubricato: “Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”;
3) titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, del D.lgs n. 286 del 1998, secondo il quale “[…] sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”;
4) titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.


Fermo restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti per la madre e per il padre (circolare Inps 16 luglio 2001, n. 143, punti 2 e 3), per ogni figlio nato o minore adottato o in affidamento spetta un assegno, che per l’anno 2022 è pari a Euro 2.183,77. Tale assegno spetta in misura intera se non è stato corrisposto alcun altro trattamento economico di maternità oppure in misura ridotta (quota differenziale) se l’importo del trattamento economico (previdenziale e non) di maternità è inferiore a quello dell’assegno.

Iva: acquisti beni/servizi da dipendenti italiani di Organismi internazionali


Forniti chiarimenti sulla non imponibilità di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di dipendenti di Organismi internazionali non aventi sede in Italia (Agenzia delle entrate – Risposta 05 ottobre 2022, n. 495).

Ai sensi dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b) della direttiva IVA gli Stati membri esentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate alle organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante e ai membri di tali organizzazioni, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organizzazioni o dagli accordi di sede. In Italia, tale norma è trasposta nell’articolo 72, comma 1, lettera f) del D.P.R. n. 633/1972.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 51 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, se colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi è stabilito nella Comunità, ma non nello Stato membro in cui ha luogo la cessione o la prestazione, il certificato di esenzione dall’IVA e/o dalle accise di cui all’allegato II del presente regolamento funge da conferma che l’operazione può beneficiare dell’esenzione a norma dell’articolo 151 della direttiva 2006/112/CE, ferme restando le note esplicative figuranti nell’allegato di detto certificato. Nell’usare tale certificato, lo Stato membro in cui è stabilito colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi può decidere se utilizzare un certificato comune IVA e accise ovvero due certificati distinti.
Il suddetto certificato di esenzione è vistato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Tuttavia, se i beni o i servizi sono destinati ad un uso ufficiale, gli Stati membri possono esonerare il destinatario, alle condizioni che essi stabiliscono, dall’obbligo di far vistare il certificato. Tale esonero può essere revocato in caso di abuso. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione del punto di contatto designato per identificare gli uffici incaricati di vistare il certificato e in quale misura hanno concesso un esonero dall’obbligo di farlo vistare. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Come si evince dal complesso della normativa comunitaria sopra riportata, sono le autorità competenti dello Stato membro ospitante l’Organismo internazionale a dover valutare la spettanza delle esenzioni IVA previste dalla propria normativa nazionale in conformità alla Direttiva IVA e, se del caso, vistare il certificato di esenzione, ovvero concedere la dispensa da detto visto in conformità al Regolamento n. 282/2011 (cfr. risposta ad interpello n. 45 del 2021).
Nel caso in cui siano operatori italiani a fornire beni ai soggetti in questione, con sede in altri Paesi membri, la relativa fattura dovrà essere emessa senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 72, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 [attualmente, articolo 72, comma 1], dietro presentazione del formulario debitamente vistato dalle autorità competenti del paese membro interessato.
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia osserva come il contribuente istante abbia chiesto di fruire della agevolazione de qua in quanto dipendente di un Organismo internazionale con sede nella UE ed al quale l’Italia ha aderito sin dal principio della sua istituzione, ratificandone lo Statuto e dandovi, altresì, esecuzione.
Ciò posto, al fine di fruire della non imponibilità IVA sugli acquisti di beni per uso personale effettuati in Italia dall’Istante, è necessario che lo stesso sia munito del certificato di esenzione, rilasciato dalle competenti autorità dello Stato membro presso cui ha sede l’Organismo internazionale, da cui risulti che i beni e i servizi acquistati rispondono alle condizioni e ai limiti vigenti nello Stato membro ospitante l’Organismo internazionale e che tale certificato sia conforme a quello previsto nell’Allegato II del citato Regolamento unionale, rispettando tutte le indicazioni contenute nelle note esplicative dell’Allegato II.
Tale documento, infatti, funge da documento giustificativo dell’esenzione prevista per le forniture di beni e le prestazioni di servizi o le spedizioni di beni ai beneficiari (organismi/persone) ai sensi dell’articolo 151 della direttiva 2006/112/CE e dell’articolo 13 della direttiva 2008/118/CE. Di conseguenza deve essere redatto un certificato distinto per ogni fornitore/depositario. Il fornitore/depositario è inoltre tenuto a conservare il presente certificato nei propri registri in conformità delle norme vigenti nel proprio Stato membro.
Nel caso di specie, l’Agenzia conferma che il certificato di cui è in possesso l’Istante, rilasciato dalle competenti autorità dello Stato membro ospitante l’Organismo internazionale, è conforme a quello previsto nel citato allegato II del Regolamento unionale, ivi espressamente richiamato, e appare dunque idoneo ad attribuire il diritto a fruire del beneficio fiscale in esame.


Iva al 10% per le opere di messa in sicurezza


Gli interventi oggetto di un progetto di messa in sicurezza possono fruire dell’aliquota Iva agevolata, se gli stessi si inseriscono nell’ambito di un intervento di bonifica approvato dalle competenti Autorità. L’agevolazione spetta anche per i beni relativi alla realizzazione di detti interventi, sempre che si tratti di beni forniti per la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (Agenzia Entrate – risposta 05 ottobre 2022 n. 490).

Le opere, le costruzioni e gli impianti destinati alla bonifica delle aree inquinate rientrano tra le opere di urbanizzazione secondaria richiamate dalle previsioni agevolative di cui ai numeri da 127- quinquies) a 127- septies) della Tabella A, parte III allegata al decreto IVA.
Per quanto riguarda più nello specifico l’individuazione di “opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica di aree inquinate”, la varietà delle situazioni nelle quali si rende necessario intervenire per effettuare una bonifica non consente di fornire una risposta di carattere generale” in merito alla nozione di ” opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica di aree inquinate” di cui all’art. 266, primo comma, del d.lgs. n. 152 del 2006.
Tutte le attività necessarie e funzionali alla bonifica, purché inserite in un progetto di bonifica regolarmente approvato dalle autorità competenti, possono qualificarsi come ” opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica” ai sensi dell’articolo 4, secondo comma, lettera g), della legge n. 847 del 1964  e, dunque, fruire dell’aliquota nella misura del 10%.
Avendo riguardo al caso in esame, al fine di stabilire se le attività di messa in sicurezza possano rientrare nell’ambito applicativo dell’aliquota del 10% di cui ai nn. da 127- quinquies) a 127- septies) della Tabella A, parte III allegata al decreto IVA, è necessario valutare la tipologia di intervento che dette attività realizzano nel loro complesso, desumibile dalla documentazione prodotta a corredo dell’istanza.
In merito agli interventi di “messa in sicurezza operativa”, l’art. 240, co. 1, D.Lgs. n. 152/2006 individua tale tipologia di attività come ” l’insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell’attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all’esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all’interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l’efficacia delle soluzioni adottate”.
Qualora gli interventi oggetto dell’istanza in esame possano fruire, nei termini anzidetti, dell’aliquota ridotta prevista per gli interventi di bonifica di aree inquinate, anche i beni relativi alla realizzazione di detti interventi potranno scontare l’IVA con applicazione dell’aliquota del 10 per cento ai sensi del n. 127 sexies), della Tabella A), Parte Terza del d.P.R. n. 633 del 1972, sempre che si tratti di ” beni, escluse materie prime e semilavorate , forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies)”.


Esenzione dai dazi doganali e dall’IVA alle merci destinate a persone dell’Ucraina


Franchigia dai dazi doganali all’importazione e all’esenzione dall’IVA per l’importazione delle merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina. (AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – Circolare 03 ottobre 2022, n. 34)

Nell’ambito delle misure adottate dalla Commissione europea per fronteggiare l’eccezionalità della crisi determinata dalla guerra in Ucraina, è stata adottata la Decisione (UE) 2022/1108 del 1° luglio 2022 recante le condizioni per l’applicazione, da parte degli Stati membri che ne hanno fatto richiesta, dell’esenzione dai dazi doganali e dall’IVA alle merci importate essere destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina.
La Decisione prevede che gli Stati membri interessati possono concedere la franchigia dai dazi e dall’IVA all’importazione per le merci importate presso i medesimi Stati, a condizione che:
1. le merci siano destinate alla distribuzione gratuita a favore delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina oppure messe a disposizione delle medesime persone, restando di proprietà degli Enti importatori;
2. le importazioni siano effettuate da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da o per conto di enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità degli Stati membri richiedenti.
Possono essere ammesse alla franchigia da dazi e Iva anche le importazioni di merci effettuate da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina;
Possono essere ammesse all’esenzione anche importazioni effettuate da Enti autorizzati da altri Stati membri o per merci destinate ad Enti ucraini autorizzati con l’assolvimento di obblighi di notifica.
I Servizi unionali hanno predisposto un elenco indicativo delle merci ammissibili in franchigia doganale reperibile al seguente indirizzo: https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2022-07/Indicative%20list%20final.pdf
Tale elenco viene altresì reso consultabile, con la traduzione in italiano, sul sito ADM-sezione speciale crisi Russia-Ucraina.
La Decisione dispone l’efficacia delle misure per le importazioni effettuate a decorrere dal 24 febbraio 2022 fino al 31 dicembre 2022 e detta precisi obblighi di rendicontazione per gli Stati membri che concedono l’esenzione ai quali è chiesto di fornire nelle tempistiche previste, la natura ed i quantitativi ammessi all’importazione in franchigia, gli Enti autorizzati ad usufruire della franchigia in esame e le misure prese per assicurare gli scopi della Decisione, il rispetto delle condizioni prescritte ed i relativi controlli.
Come anticipato, le operazioni di importazione in parola per usufruire della franchigia dal dazio e dell’esenzione da IVA devono avere ad oggetto merci da destinare alle specifiche finalità individuate dalla Decisione ed essere svolte da o per conto di Enti appartenenti alle seguenti categorie:
– organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico;
– enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità degli Stati membri;
– unità di pronto soccorso.
A tal fine, gli Enti interessati ad avvalersi della franchigia doganale dovranno presentare apposita istanza all’Ufficio delle dogane presso il quale intendono effettuare l’operazione di importazione affinché quest’ultimo ne valuti il possesso dei previsti requisiti di appartenenza alle richiamate categorie. Una volta ottenuta da parte dell’Ufficio delle dogane la conferma dell’iscrizione nell’Elenco degli Enti beneficiari della Decisione, l’Ente (o altro soggetto per suo conto) potrà procedere alla presentazione delle relative dichiarazioni doganali riportando in fase dichiarativa, tra l’altro, il numero di iscrizione comunicatogli.


Rinnovo CCNL Elettrici: sciolta la riserva



Sciolta la riserva sull’accordo per i lavoratori addetti al settore elettrico


A seguito dello scioglimento della riserva l’accordo, che decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2024, è pienamente applicabile


MINIMI CONTRATTUALI INTEGRATI






























































































































































Scala parametrica

Dall’1/10/2022

Dall’1/7/2023

Dall’1/7/2024

Dall’1/10/2024

Aumento (€)

Minimo (€)

Aumento (€)

Minimo (€)

Aumento (€)

Minimo (€)

Aumento (€)

Minimo (€)

QS 255,07 86,37 3.750,11 93,56 3.843,67 93,56 3.937,24 50,38 3.987,62
Q 228,89 77,50 3.365,22 83,96 3.449,18 83,96 3.533,14 45,21 3.578,35
ASS 202,04 68,41 2.970,34 74,11 3.044,45 74,11 3.118,56 39,90 3.158,47
AS 189,10 64,03 2.280,15 69,36 2.849,51 69,36 2.918,87 37,35 2.956,22
A1S 181,14 61,33 2.663,24 66,45 2.729,69 66,45 2.796,13 35,78 2.831,91
A1 172,84 58,52 2.541,19 63,40 2.604,59 63,40 2.667,99 34,14 2.702,13
BSS 164,59 55,73 2.419,93 60,37 2.480,31 60,37 2.540,68 32,51 2.573,19
BS 157,58 53,36 2.316,77 57,80 2.374,58 57,80 2.432,38 31,12 2.463,50
B1S 150,15 50,84 2.207,60 55,08 2.262,68 55,08 2.317,76 29,66 2.347,41
B1 143,41 48,56 2.108,45 52,60 2.161,05 52,60 2.213,66 28,32 2.241,98
B2S 133,93 45,35 1.969,09 49,13 2.018,22 49,13 2.067,35 26,45 2.093,80
B2 124,62 42,19 1.832,18 45,71 1.877,89 45,71 1.923,60 24,61 1.948,22
CS 110,50 37,41 1.624,52 40,53 1.665,05 40,53 1.705,58 21,82 1.727,41
C1 100,00 33,86 1.470,27 36,68 1.506,95 36,68 1.543,63 19,75 1.563,38









































































Scala parametrica

Aumento a regime

Una Tantum

QS 255,07 323,87 647,75
Q 228,89 290,63 581,26
ASS 202,04 256,53 513,06
AS 189,10 240,10 480,21
A1S 181,14 230,00 460,01
A1 172,84 219,46 438,92
BSS 164,59 208,99 417,98
BS 157,58 200,08 400,17
B1S 150,15 190,65 381,30
B1 143,41 182,09 364,17
B2S 133,93 170,06 340,12
B2 124,62 158,23 316,46
CS 110,50 140,30 280,60
C1 100,00 126,97 253,95


ATTIVITÀ DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI SERVIZI DI ASSISTENZA AI CLIENTI

















































































Scala parametrica

Dall’1/10/2022

Dall’1/7/2023

Dall’1/7/2024

Dall’1/10/2024

Aumento (€)

Minimo (€)

Aumento (€)

Minimo (€)

Aumento (€)

Minimo (€)

Aumento (€)

Minimo (€)

Q 191,89 61,89 2.759,88 67,04 2.826,92 67,04 2.893,96 36,10 2.930,06
1 159,74 51,51 2.297,51 55,81 2.353,32 55,81 2.409,13 30,05 2.439,18
2 143,03 46,13 2.057,13 49,97 2.107,10 49,97 2.157,07 29,91 2.183,97
3 127,38 41,08 1.832,08 44,50 1.876,58 44,50 1.921,08 23,96 1.945,05
4 115,01 37,09 1.654,09 40,18 1.694,27 40,18 1.734,45 21,64 1.756,09
5 109,10 35,18 1.569,18 38,12 1.607,30 38,12 1.645,42 20,52 1.665,94
6 100,00 32,25 1.438,25 34,94 1.473,19 34,94 1.508,12 18,81 1.526,93






































Scala parametrica

Aumento a regime

Una Tantum

Q 191,89 232,06 463,58
1 159,74 193,18 386,25
2 143,03 172,97 345,84
3 127,38 154,05 308,00
4 115,01 139,09 278,09
5 109,10 131,94 263,80
6 100,00 120,93 241,80


 


CORRESPONSIONE “UNA TANTUM”
Ai lavoratori in forza alla data del 1° ottobre 2022 verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum”, nelle misure indicate nella tabella che segue.


Tate importo, già comprensivo di qualsiasi incremento retributivo, comunque, riferibile al periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022, è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.


L’importo forfetario, per le quote spettanti, verrà corrisposto in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di ottobre 2022:


WELFARE
A decorrere dal 1° gennaio 2023, le Aziende verseranno ai Fondi di previdenza complementare di competenza operanti nel settore, ad incremento della misura della contribuzione a carico Azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a € 3 per ogni mensilità.


REPERIBILITA’
Nuovi importi a partire da ottobre 2022












 

Orario settimanale in 5 giorni

Giornaliera Importo in cifra pari a € 15,26
Sesto giorno (giornaliera) Importo in cifra pari a € 32,99
Festivo (giornaliera) Importo in cifra pari a € 53,13


ATTIVITÀ DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI SERVIZI DI ASSISTENZA AI CLIENTI


 












 

Orario settimanale in 5 giorni

Giornaliera Importo in cifra pari a € 14,00
Sesto giorno Importo in cifra pari a € 20,00
Festivo Importo in cifra pari a € 26,00


FERIE
A partire dall’anno 2023:


– 20 giorni lavorativi, se con anzianità fino a 6 anni compiuti;


-1 giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre i 6 anni fino ad un massimo di 24 giorni lavorativi