CIPL Edilizia Industria – Reggio Emilia: erogate Una Tantum e indennità

Per il Settore Edilizia-Industria, Piccola-Industria (Confapi), Cooperative e Artigianato riconosciute Una Tantum e indennità. Fondi per formazione e premi 

Il 19 giugno 2023, le Sigle Sindacali Feneal Uil di Reggio Emilia, Filca Cisl Emilia Centrale, Fillea Cgil di Reggio Emilia e Collegio Costruttori Edili, LAPAM Confartigianato Imprese Modena Reggio Emilia, Collegio Imprenditori Edili ed Affini dell’Emilia Confapi Aniem, Cna Costruzioni, Legacoop Emilia Ovest, Confcooperative Terre d’Emilia hanno sottoscritto il CIPL che riguarda i lavoratori del Settore Edilizia-Industria, Piccola-Industria (Confapi), Cooperative e Artigianato.
Tra le principali novità inserire nei contratti integrativi territoriali figura l’Una Tantum che viene erogata a tutti i lavoratori con anzianità di almeno 6 mesi, dal 1° giugno 2023, per un importo pari a 300,00 euro lordi, riproporzionati all’orario di lavoro in caso di part-time. Inoltre, sempre dal 1° giugno 2023, nuovi incrementi per quel che riguarda l’indennità di mensa, con un indennizzo sostitutivo giornaliero di 5,00 euro, dal 1° giugno 2023, e di 5,50 euro dal 1° giugno 2024. Con riferimento all’indennità giornaliera di trasferta contrattualmente prevista, gli importi vengono rimodulati come segue:

– 1,66 euro, da 6 km a 12 km;

– 2,53 euro, da 12 km a 18 km;

– 3,41 euro, da 18 km a 25 km;

– 5,61 euro, da 25 km a 45 km;

– 7,50 euro, da 45 km a 65 km;

– 9,15 euro, da 65 km a 100 km;

– 13,50 euro, da 100 km a 150 km;

– 14,80, da 150 km a 500 km;

– 15,40 euro, oltre 500 km. 
In caso di pernottamento si eroga una indennità pari ad 19,40 euro. Il rimborso aggiuntivo kilometrico per chi utilizza il mezzo proprio in trasferte superiori a 6 km è pari a 0,18 euro al km – per tutti i Contratti Integrativi Provinciali ad esclusione di quello COOP per il quale tale indennità rimane invariata.
Le Parti Sindacali hanno deciso di istituire e/o integrare alcune prestazioni extracontrattuali erogate da Edili Reggio Emilia Cassa Ente bilaterale di mutualità ed assistenza. Le nuove prestazioni, che provengono dal “Fondo Futuri Disposti Contrattuali”, sono quantificate in un massimo di 80.000,00 euro all’anno per i periodi 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, per un importo complessivo di 240.000 euro.
A partire dal 1° ottobre 2023 vengono istituiti:

– Premio di natalità/adozione (massimo 250,00 euro);

– Rimborsi per spese di attività extra scolastiche 250,00 euro per vacanza studio effettuata all’estero ed € 150 (centocinquanta/00) per campus sportivi, ecc.;

– Scuola primaria (150,00 (centocinquanta/00) e per il triennio del valore massimo di 150,00 euro a fronte di certificato di frequenza della scuola);

– Premio matrimoniale (350,00 euro).
Sempre dal 1° ottobre 2023, le integrazioni riguarderanno i rimborsi per “asilo nido” (sette rate per un importo massimo di 1.200,00 euro); “scuola media inferiore” (massimo 300,00 euro nel triennio). L’incentivo è previsto anche per gli studenti lavoratori che frequentano corsi diurni e notturni presso Scuole Statali o Istituti Professionali, per un importo massimo di 2.550 euro.

Per la formazione degli addetti alle specializzazioni viene stanziato un fondo, solo nel triennio 2023/2024 -2024/2025 – 2025/2026, di 60.000,00 euro. Infine, sempre nel triennio sopra indicato viene incrementato il “Rimborso Premiale” per 150.000,00 euro.

Whistleblowing: la tutela per dipendenti e collaboratori INPS che segnalano violazioni

L’INPS fornisce disposizioni per la tutela dei propri dipendenti o collaboratori che segnalino illeciti in attuazione del nuovo quadro normativo delineato dal D.Lgs. n. 24/2023 (INPS, circolare 13 luglio 2023, n. 64).

L’INPS interviene in materia di cosiddetto “whistleblowing” alla luce del nuovo assetto normativo di cui al D.Lgs. n. 24/2023, indicando le modalità attraverso le quali i dipendenti e i collaboratori dell’Istituto possono segnalare le violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

 

Si tratta di assicurare la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (art. 1, co. 1, D.Lgs. n. 24/2023).

 

Il citato decreto – in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 – introduce nell’ordinamento italiano, con effetto dal 15 luglio 2023, disposizioni a tutela dei soggetti, del settore sia pubblico, sia privato, che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’Autorità giudiziaria o contabile, al fine di garantire la riservatezza dell’identità della persona che compie la segnalazione, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, oltre al contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione.

 

Le disposizioni previste dal decreto legislativo si applicano, ai sensi dell’articolo 3, ai soggetti del settore privato e pubblico, in particolare per quest’ultimi: ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche; ai dipendenti delle Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; ai dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio; ai lavoratori o ai collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; ai liberi professionisti e ai consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico; ai volontari e ai tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico; agli azionisti e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico.

 

Si sottolinea che i motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione e che l’identità del segnalante e qualsiasi altra informazione “da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni” (art. 12, co. 2).

 

Oggetto delle segnalazioni possono essere:

 

–    violazioni, ossia comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica e che consistono in illeciti amministrativi, civili e penali;

 

–    informazioni sulle violazioni, ossia informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte a occultare tali violazioni.

 

Il canale di segnalazione interna e la gestione riservata delle segnalazioni

 

Il dipendente dell’Istituto che intende segnalare le violazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con l’Istituto può rappresentare la violazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) mediante l’apposita procedura informatica accessibile dalla homepage della rete intranet seguendo il percorso “Funzioni centrali” > “Direzione centrale Supporto agli Organi e Internal Audit” > sezione “Anticorruzione/trasparenza” > “Whistleblower”.

 

La procedura informatizzata consente, in sintesi, di:

 

–    inserire in modo semplice ma dettagliato una segnalazione di illecito da parte di un dipendente dell’Istituto;

–    rilasciare avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

–    trasmettere la segnalazione al RPCT, che la gestisce secondo le proprie competenze coinvolgendo, ove ritenuto necessario, il Responsabile dell’Ufficio Ispettorato e il Responsabile dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari e della responsabilità amministrativa;

–    garantire l’anonimato del segnalante in tutte le fasi della gestione della segnalazione. Tutte le informazioni tese all’individuazione del segnalante, inclusa la matricola, sono, infatti, crittografate. Sono fatti salvi gli obblighi di legge e di regolamenti cui non è opponibile il diritto all’anonimato;

–    accertare, in presenza degli obblighi di legge e dei regolamenti, l’identità del segnalante. Detta possibilità è riservata, in via esclusiva, al RPCT;

–     rendere noto al segnalante lo stato di lavorazione della segnalazione.

 

Nella predetta pagina “Whistleblower” è disponibile anche un Manuale Utente che dettaglia le funzionalità della procedura telematica.

 

Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, l’RPCT potrà inoltrare la segnalazione a soggetti terzi, per approfondimenti istruttori o per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

 

In questo caso, la segnalazione e l’eventuale documentazione verrà trasmessa eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all’identità del segnalante.

 

I dipendenti dell’Istituto – dirigenti e non – che vengono coinvolti dal RPCT nella gestione della segnalazione sono, comunque, tenuti alla cura dell’anonimato del segnalante e alla trattazione della segnalazione nel rispetto dei criteri di riservatezza e delle misure di sicurezza.

 

Il RPCT provvede a fornire riscontro al segnalante in merito agli esiti della segnalazione entro 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o nel successivo termine di proroga (di cui va data opportuna comunicazione al segnalante), fissato qualora siano necessarie ulteriori e motivate attività di accertamento. 

 

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, previsti dalla normativa in materia.

 

Riguardo alle segnalazioni provenienti dai collaboratori dell’Istituto, gli stessi le potranno inoltrare al RPCT tramite il “Modulo segnalazioni whistleblowing”, debitamente compilato e sottoscritto, da inviarsi alla casella di posta elettronica whistleblowing@inps.it. Il modulo è pubblicato nella sottosezione di primo livello “Altri contenuti” > “Prevenzione della corruzione” della sezione “Amministrazione Trasparente” del portale internet istituzionale, ed è editabile on line.

 

CIPL Edilizia Industria-Novara: aggiornamento degli istituti contrattuali



Focus su: EVR; welfare-buoni spesa; indennità sostituiva di mensa; indennità di reperibilità; indennità per lavori disagiati; vitto in trasferta; decorrenza e durata


Il 6 giugno 2023 Ance Novara Vercelli, con Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil Novara e VCO, hanno rinnovato la contrattazione integrativa provinciale di Novara, circa gli istituti contrattuali di seguito enunciati:
Indennità sostituiva di mensa
Da giugno 2023, l’indennità sostituiva di mensa per i lavoratori non in trasferta viene riconosciuta sia per il personale operaio e sia per gli impiegati in una quota giornaliera di euro 5,29. Tale indennità è corrisposta a condizione che siano state lavorate almeno 4 ore nell’arco della giornata.
Vitto in trasferta
Oltre i 15 km dal centro del Comune di assunzione del lavoratore e della lavoratrice, nei limiti territoriali indicati nel CIPL del 20 dicembre 2012, dal mese di giugno 2023 viene rimborsato un importo netto giornaliero pari ad euro 12,00 per il consumo di un pasto caldo, previa presentazione di idonea documentazione di spesa.
Indennità per lavori disagiati
In aggiunta alle indennità previste dal CCNL vengono istituite da giugno 2023 le seguenti indennità:
a) indennità per lavoro in quota su corda di euro 0,50 orari;
b) indennità per lavori di asfaltatura (asportazione pavimentazione, preparazione base, posa di conglomerato bituminoso, binder, ripristino segnaletica orizzontale) di euro 0,10 orari.
Tali indennità vengono assorbite da eventuali somme erogate in forza di nuove previsioni contrattuali.
Indennità di reperibilità
L’indennità di reperibilità giornaliera, istituita con il contratto provinciale di lavoro sottoscritto il 20 dicembre 2012, dal periodo di paga di competenza del mese di giugno 2023, viene sostituita da un’indennità di reperibilità settimanale.
Questa ammonta ad una somma di euro 70,00 settimanali per i lavoratori chiamati alla reperibilità per periodi complessivamente superiori a 2 mesi anche non consecutivi, considerando come mese intero un periodo di 30 giorni, nel corso di un anno di esercizio della Cassa Edile.
In caso di reperibilità richiesta per periodi pari o inferiori, l’importo aumenta ad euro 90,00, per le sole settimane in cui cada una festività infrasettimanale prevista dal CCNL.
Elemento Variabile della Retribuzione
L’Elemento Variabile dello Retribuzione (EVR) ha vigenza dal 1° giugno 2023 al 30 settembre 2025, nella misura del 4% del minimo retributivo mensile lordo in vigore alla dato del 1° marzo 2022, di cui alla tabella sottostante.


































Livello Minimo al

1° marzo 2022

4%
7 1894,71 75,79
6 1705,23 68,21
5 1421,02 56,84
4 1326,31 53,05
3 1231,56 49,26
2 1108,41 44,34
1 947,36 37,89

Tale emolumento non incide su alcun ulteriore istituto retributivo compreso il Tfr.
Ai fini della sua quantificazione vengono a determinarsi, sulla base dei criteri di seguito definiti, gli importi lordi territoriali per ciascun livello di inquadramento. Di questi importi territoriali si ricaveranno poi quelli aziendali.
Gli importi territoriali vengono altresì determinati in funzione dei 4 indicatori riportati nella seguente tabella con le relative incidenze ponderali in percentuale sul totale.

















Indicatore Incidenza %
1. Numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Novara 25
2. Totale del monte salari annuo denunciato alla Casso Edile di Novara 25
3. Totale delle ore denunciate alla Cassa Edile di Novara 25
4. Totale delle ore di cassa integrazione guadagni rapportato al numero di lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Novara 25

L’erogazione dell’EVR è subordinata alla verifica annuale degli indicatori entro il mese di aprile di ciascun anno di corresponsione dell’anno di bilancio Cassa Edile (1 ottobre – 30 settembre) successivo a quello di maturazione.
Qualora due dei suddetti parametri risultino pari o positivi, l’EVR viene comunque riconosciuto nella misura del 30%. Nell’ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, viene riconosciuto nella misura derivante da tale somma.
Nell’ipotesi di un numero superiore o due dei parametri pari o positivi, tale emolumento viene riconosciuto sino al 100%.
Welfare – Buoni spesa
Si conviene per il solo anno 2023 che le Aziende nel mese corrente mettano a disposizione dei beneficiari aventi diritto un ammontare a titolo di welfare non erogabile in denaro, pari a 250,00 euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2025.
Avranno diritto a detto importo i lavoratori assunti in forza con un rapporto subordinato, non in prova alla data di sottoscrizione del presente Accordo a condizione che vengano impiegati per tutto o in parte del mese di luglio. Questo può inoltre esser erogato anche mediante Carte Buoni Spesa non incidendo su alcuno dei singoli istituti retributivi previsti dalla legge, dal CCNL, dagli accordi territoriali e/o aziendali, ivi compreso il Tfr.
Decorrenza e durata
Il presente Accordo entra in vigore nella provincia di Novara dal mese successivo a quello in cui è stato sottoscritto fino al 30 settembre 2025, confermando altresì gli istituti normativi ed economici già in vigore.
Qualora non venga disdettato almeno tre mesi prima della data summenzionata, il Verbale avrà ultrattività e si intenderà così tacitamente prorogato di anno in anno (1 ottobre – 30 settembre).
Con un preavviso di almeno tre mesi dal termine di ciascun anno di proroga, le Parti possono dare disdetta scritta.

CCNL Metalmeccanica Artigianato: primo incontro per la presentazione della piattaforma rivendicativa

Nell’incontro è stata espressa la necessità di condurre un negoziato in tempi brevi al fine di dare risposte concrete ai lavoratori del settore

Il giorno 11 luglio 2023, presso la sede di CNA Nazionale a Roma, si è tenuto l’incontro di presentazione della piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL Artigiani Area Meccanica per il quadriennio 2023/2026, con la presenza dei segretari generali di Fim-Fiom-Uilm. La consultazione referendaria nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici sulla piattaforma si è conclusa nel mese di maggio, con l’approvazione delle richieste delle OO.SS. per la parte normativa ed economica da parte del 99% dei lavoratori del settore. La parola è poi passata alle Associazioni Artigiane per sollecitare la rapida apertura del tavolo negoziale. 
Nell’incontro dei giorni scorsi, nell’illustrare le richieste per la parte economica e normativa la delegazione sindacale unitaria ha sottolineato, vista la particolare contingenza economica, la necessità di condurre un negoziato in tempi serrati al fine di raggiungere rapidamente un’intesa per un comparto particolarmente rilevante per la manifattura italiana che coinvolge circa 123.000 imprese e 505.000 lavoratori.
Gli adeguamenti dei minimi salariali, hanno affermato le Parti Sociali, sono urgenti, soprattutto alla luce degli aumenti avvenuti in tutti in tutti i contratti del settore metalmeccanico. 
Nel corso dell’incontro i Segretari Generali delle OO.SS. hanno dichiarato che è necessario dare risposte concrete ai bisogni dei lavoratori, recuperare il potere di acquisto dei salari, creare competenze e percorsi di valorizzazione dei giovani e di attrazione delle professionalità. 
Al termine dell’incontro si è convenuta la prosecuzione del negoziato per il 21 settembre 2023.

CCNL Edilizia Artigianato: da luglio aggiornati i minimi contrattuali



Dal 1° luglio, per i dipendenti del comparto, minimi retributivi aggiornati 


Per i dipendenti del Settore Edilizia Artigianato sono in arrivo, dal 1° luglio, i minimi contrattuali aggiornati. Nella fattispecie, i destinatari sono i lavoratori delle piccole e medie imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma di cooperativa, che operano nel settore delle costruzioni edili ed affini e, in particolare nelle seguenti attività: costruzioni di fabbricati ad uso pubblico e privato, nonché le opere necessarie al completamento ed alle rifiniture delle costruzioni stesse compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno ed in ferro, l’impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero dei materiali; intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili; decorazione e rivestimenti in legno, metallo, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico ed altri rivestimenti, applicazione di tappezzerie; pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali; preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti; posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti; posa in opera di attrezzature varie di servizio; lavori murali per installazione e rimozione di impianti, macchinari ed attrezzature degli edifici; spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri, monumenti e facciate di edifici, sgombero della neve dai tetti; costruzione e demolizione di fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, impianti di depurazione, ecc.; pozzi d’acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema auto affondante) per uso potabile, industriale o irriguo; costruzione, manutenzione ed irrigazione di campi sportivi, parchi, giardini e simili; costruzione od installazione di cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) compresa la demolizione, per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie; costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di strade, compreso lo sgombero della neve ed altri materiali; costruzione, manutenzione e demolizione di strade ferrate e tranvie; messa in opera di pali, tralicci e simili; costruzione di linee elettriche e telefoniche; scavi, rinterri e opere murarie per stesura di cavi e tubazioni di acqua, gas, telefonia, ecc.; realizzazione di opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili; costruzione di opere marittime, lacuali e lagunari in genere; movimenti di terra e cioè scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostici, preparazione di aree fabbricabili, terrapieni e simili); esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica; lavorazioni in amianto collegate all’edilizia civile, industriale, compresi i lavori di bonifica.
In particolare nel ciclo edilizio sono previste lavorazioni che riguardano il cemento amianto (lastre piane e ondulate, tubi, canne) mattonelle di vinil-amianto, cartoni di amianto, spruzzati intonacati su pareti, soffitti e impianti. Inoltre, nei cicli industriali, lavorazioni inerenti a centrali termiche e termoelettriche, ceramiche e laterizi, chimiche, distillerie e zuccherifici, siderurgia; costruzioni di opere marittime e lagunari in genere. Le opere attinenti alle lavorazioni marittime, portuali, lagunari inerenti a lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse o temporanee in muratura, in cemento armato compreso montaggio, smontaggio o assemblaggio di elementi prefabbricati; opere di bonifica di terreni e su parete, sistemazione forestale, sterri, sbancamenti, comprese opere di terrazzamenti in sasso, cementi, pietre naturali, legno e materiali naturali. Opere di contenimento frane e smottamenti anche con l’ausilio di reti di riparo o ferro, cemento, cavi in acciaio ecc.; infrastrutture, costruzione di strade, pavimentazioni stradali, installazione di barriere in cemento, materiali plastici, legno, fibrocemento, acciaio, costruzioni di particolari in cemento armato, montaggio di prefabbricati idonei alla sicurezza stradale compresi interventi nei giunti di dilatazione; demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive; demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge; progettazione lavori di opere edili; manutenzione (ordinaria, straordinaria e programmata), restauro e restauro artistico di opere edili, di beni mobili di opere tutelate ovvero, costruzione, manutenzione e restauro di: fabbricati ad uso abitazioni; fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale; opere monumentali; attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili.
Di seguito la tabella con i minimi retributivi.


























LIVELLO MINIMO 
7 1.993,46
6 1.777,08
5 1.481,04
4 1.380,98
3 1.283,72
2 1.153,65
1 987,30