Ebrau: premio di continuità per l’Artigianato Umbro

Premio di 400,00 euro per 16 anni di anzianità di servizio

L’Ente Bilaterale Regionale Artigianato Umbro riconosce a tutti i lavoratori del settore artigiano umbro, che abbiano maturato 16 anni di lavoro al 31 dicembre 2025, un importo una tantum pari a 400,00 euro a titolo di premio per continuità di servizio.

Tale contributo può essere richiesto da tutti i lavoratori che soddisfano il suddetto requisito di anzianità ed è valido anche se l’azienda ha cambiato nome o ragione sociale nel tempo.

La selezione per il riconoscimento dell’importo una tantum avverrà tramite una graduatoria basata sull’anzianità di servizio.

La domanda può essere presentata dal 1° settembre 2025 al 28 febbraio 2026.

Ai fini della validità della richiesta di contributo è necessario inviare:

– una copia della busta paga del mese precedente alla domanda;

– una copia del documento di identità valido.

CIPL Edilizia Industria Trento: stabiliti gli importi per l’EVR 2025



L’accordo stabilisce la presenza di 3 indicatori positivi su 4 e gli importi dell’EVR 2025


Con il verbale di accordo 11 settembre 2025, l’Associazione Trentina dell’Edilizia-Ance Trento e le OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil è stato stabilito l’importo dell’Elemento variabile della retribuzione 2025. L’accordo è attuativo del CIPL del 27 febbraio 2018, integrativo dell’art. 38 del CCNL 18 giugno 2008, integrato e modificato dagli accordi del 19 aprile 2010 e del 1° luglio 2014.


Dal raffronto degli indicatori/parametri provinciali, comparando le medie triennali relative al 2024-2022 e 2023-2021, è emerso che 3 indicatori su 4 sono positivi. Pertanto, la misura dell’EVR a livello provinciale è pari al 70% della misura individuata con il CIPL del 27 febbraio 2018, pari al 2,8% dei minimi di paga base in vigore. L’Elemento variabile della retribuzione ha vigenza dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2026.


Di seguito, gli importi relativi all’EVR 2025.





















































EVR 2025 – Operai
Livello Paga Base Oraria 1.10.2025 EVR 2025 (2,8%)
Lordo (2,8%)
EVR 2025 (2,8%)
Netto (2,52%)
EVR 2025 (1,40%)
Lordo (1,40%)
EVR 2025 (1,40%)
Netto (1,26%)
4° livello 8,64 0,24 0,22 0,12 0,11
Specializzato 8,02 0,22 0,20 0,11 0,10
Qualificato 7,22 0,20 0,18 0,10 0,09
Comune 6,17 0,17 0,16 0,09 0,08
Custodi, Guardiani, ecc. (art. 6 CCNL)  5,55 0,16 0,14 0,08 0,07
Custodi, Portinai, Guardiani con alloggio (art. 6 CCNL) 4,94 0,14 0,12 0,07 0,06




















































  EVR 2025 – Impiegati
Categoria Livello Paga Base Oraria 1.10.2025 EVR 2025 (2,8%) EVR 2025 (1,40%) 
Prima Super 7° livello 2.134,71 59,77 29,89
Prima 6° livello 1.921,23 53,79 26,90
Seconda 5° livello 1.601,02 44,83 22,41
Impiegato 4° Livello 4° livello 1.494,31 41,84 20,92
Terza 3° livello 1.387,56 38,85 19,43
Quarta 2° livello 1.248,81 34,97 17,48
Quarta Primo Impiego 1° livello 1.067,36 29,89 14,94

Fondo Altea: nuova Campagna familiari

Dal 1° ottobre 2025 estesa la possibilità di un contributo per il coniuge convivente e ogni figlio 

Il Fondo Altea, fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del settori legno Industria e Pmi, lapidei Industria e cemento industria, ha previsto la possibilità di riaprire dal 1° ottobre al 30 novembre 2025 l’assistenza sanitaria integrativa ai familiari, a fronte di un versamento mensile pari a:

8,00 euro per il coniuge/convivente;

6,00 euro per ogni figlio.

Tale versamento può avvenire attraverso una trattenuta mensile in busta paga, previa registrazione sul sito.

Le coperture dei familiari inseriti hanno inizio a decorrere dal 1° gennaio 2026.

La polizza familiari è annuale e pertanto l’azienda è legittimata e tenuta a trattenere dalle spettanze di fine rapporto per i mesi intercorrenti dalla fine del rapporto lavorativo fino al 31 Dicembre dell’anno.
 

CCNL Istituzioni Socio Assistanziali Anaste: incontro dei sindacati  

CCNL Istituzioni Socio Assistanziali Anaste: incontro dei sindacati  

 

Primo tavolo di confronto su lavoro, diritti e salario

Lo scorso 11 settembre 2025 si è svolto l’attivo unitario promosso da CislI-Fp insieme a Fisascat-Cisl, Fp-Cigl, Uil-Fpl  e Uiltucs per discutere sul rinnovo del CCNL dei dipendente settore socio-sanitario-assistenziale-educativo Anaste.

Durante l’incontro i sindacati hanno evidenziato la necessità di maggiori tutele soprattutto a livello retributivo per gli 11.000 lavoratori del settore, in quanto le retribuzioni sono considerate inferiori rispetto a quelle previste da altri CCNL  che hanno previsto aumenti economici pari allo 10,4% ed a12,6% oltre a miglioramenti normativi.

Alla luce di quanto sopra, secondo i sindacati, la mobilitazione deve continuare anche a fronte del mancato accordo avvenuto nei giorni scorsi che ha portato ad un ampio consenso dei lavoratori.

Malattia dei marittimi: comunicazione telematica

L’INPS annuncia che la certificazione medica di malattia per la generalità dei lavoratori aventi diritto alla tutela della malattia marittimi avverrà sulla base delle risultanze dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie UniMare (INPS, messaggio 15 settembre 2025, n. 2669).

L’INPS interviene in merito alla malattia dei marittimi e, in un’ottica di crescente semplificazione, supera le indicazioni fornite in precedenza con il messaggio n. 610/2020, relativamente all’obbligo di esibizione, da parte del lavoratore marittimo, del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo.  

 

Pertanto, a decorrere dalla data di pubblicazione del messaggio in oggetto, la verifica istruttoria di coerenza tra le vicende del rapporto di lavoro e la certificazione medica di malattia è effettuata, per la generalità dei lavoratori aventi diritto alla tutela della malattia marittimi, sulla base delle risultanze dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie UniMare.

 

Resta ferma, tuttavia, la facoltà di eventuali supplementi istruttori, ove necessario, mediante l’acquisizione del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo.

 

Per i lavoratori marittimi in continuità di rapporto di lavoro/disponibilità retribuita (c.d. C.R.L.), permane invece l’obbligo di esibizione del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo, come anche per i lavoratori non marittimi che svolgono attività lavorativa a bordo della nave, ugualmente obbligati a esibire la documentazione equivalente. 

 

Il processo di standardizzazione dei flussi di lavorazione è stato realizzato in armonizzazione con la restante platea di assicurati per eventi di malattia, con il conseguente utilizzo dei dati trasmessi dal datore di lavoro mediante i flussi Uniemens, già ordinariamente in uso a tutti i fini INPS.