Whistleblowing e Linee guida ANAC: il parere del Garante privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il suo parere su due proposte di delibera dell’Anac relative al whistleblowing (Garante per la protezione dei dati personali, nota 27 novembre 2025, n. 540). 

Il Garante della privacy torna a occuparsi del whistleblowing in occasione delle due proposte di delibera avanzate dall’ANAC per l’approvazione delle Linee guida per le segnalazioni interne  e per le segnalazioni esterne.

 

Tra gli obiettivi perseguiti, vi è quello di assicurare, in particolare, la piena tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione, nonché la tutela dei dati delle persone a vario titolo coinvolte.

 

Il Garante, nell’esprimere il proprio parere sull’adozione delle predette Linee guida, ha posto l’attenzione su alcuni punti, tra cui: i possibili rischi derivanti dall’utilizzo della posta elettronica come canale di segnalazione; la necessità che sia svolta una previa valutazione di impatto sulla protezione dei dati, anche con l’eventuale supporto dei fornitori di tecnologia; i tempi di conservazione della segnalazione e della relativa documentazione; la possibilità, in talune circostanze, di condividere il canale di segnalazione, ferma restando la necessità di adottare misure tecniche e organizzative per garantire che ciascun ente abbia accesso solo alle segnalazioni di propria competenza.

 

In continuità con gli orientamenti del Garante in materia, le Linee guida sui canali interni di segnalazione forniscono indicazioni e princìpi che i datori di lavoro potranno tenere in considerazione nell’attivazione dei propri canali di acquisizione e gestione della segnalazione.

 

Ciò anche con riguardo alle misure tecniche e organizzative che, nel rispetto del principio di accountability, i datori di lavoro pubblici e privati, e gli altri soggetti obbligati, potranno adottare per proteggere i dati delle persone nel corso del processo di acquisizione e gestione della segnalazione, come, ad esempio, accorgimenti per impedire la tracciabilità della persona segnalante che acceda ai canali interni di segnalazione dalla rete dati interna all’organizzazione del datore di lavoro.

 

CCNL Energia e Petrolio: nuovi minimi retributivi



A dicembre 2025 adeguamento salariale per i lavoratori del settore


In attuazione di quanto previsto dall’accordo del 10 luglio 2025 tra Confindustria Energia e le Segreterie Nazionali di Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL vengono applicati i nuovi minimi salariali per i lavoratori del comparto.


 










































































Livello Minimo 
1/1 3.554,94
1/2 3.554,94
1/3 3.554,94
1/4 3.554,94
1/5 3.554,94
2/1 3.219,54
2/2 3.219,54
2/3 3.219,54
2/4 3.219,54
3/1 2.915,68
3/2 2.915,68
3/3 2.915,68
3/4 2.915,68
4/1 2.576,61
4/2 2.576,61
4/3 2.576,61
4/4 2.576,61
5/0 2.259,54
5/1 2.259,54
5/2 2.259,54
5/3 2.259,54
5/4 2.259,54
6/0 1.965,69

Viene precisato che, i lavoratori inquadrati ai livelli 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 e 1/5 spetta un importo di 190,00 euro a titolo di indennità di funzione.

Pagamento rateale dei debiti contributivi: il decreto attuativo

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2025 il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che dà attuazione alla disposizione introdotta dall’articolo 23, comma 1, della Legge n. 203/2024 sul pagamento dilazionato dei debiti contributivi (D.M. 24 ottobre 2025). 

Il Collegato lavoro (Legge n. 203/2024), intervenendo con una modifica sull’articolo 2 del D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 389/1989, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’INPS e l’INAIL possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili, nei casi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (articolo 23, comma 1).

 

Il suddetto decreto ministeriale attuativo è stato adottato in data 24 ottobre 2025 e pubblicato sulla G.U. del 29 novembre 2025.

 

Il pagamento dilazionato dei debiti per contributi, premi e accessori di legge può essere concesso per un numero massimo di rate mensili che varia in base all’importo del debito e, dunque, nei seguenti casi:

 

– dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi fino a 500.000 euro per un massimo di 36 rate mensili;

– dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi da 500.001 euro per un massimo di 60 rate mensili.

 

Gli Istituti possono concedere anche una seconda dilazione nel caso di un piano di dilazione già in corso.

 

I consigli di amministrazione di INPS e INAIL, con proprio atto da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto in oggetto, determineranno i requisiti, i criteri e le modalità, anche di accesso e di pagamento della dilazione, compresi quelli relativi alla seconda dilazione.

 

In particolare, ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale, i suddetti provvedimenti dovranno individuare:

 

a) i requisiti per la concessione e per il permanere della modalità del pagamento dilazionato dei debiti per contributi, premi e accessori di legge. Tali requisiti saranno tesi ad attestare la situazione di difficoltà economico-finanziaria e dovranno essere finalizzati ad assicurare la riscossione delle rate concesse, fermo restando il regolare versamento alle scadenze di legge degli adempimenti mensili e periodici;

b) le modalità di presentazione della domanda, esclusivamente in via telematica;

c) i criteri in base ai quali definire il numero di rate concedibili;

d) la modalità con cui il pagamento delle rate concesse deve essere effettuato per comprovare la solvibilità del debitore;

e) i casi di revoca del provvedimento di concessione della dilazione.

 

Le disposizioni di cui agli atti regolamentari deliberati dal consiglio di amministrazione di INPS e di INAIL troveranno applicazione alle domande di rateazione presentate a partire dal trentesimo giorno successivo all’adozione dei rispettivi atti. 

 

Le domande di rateazione presentate, a partire dal 12 gennaio 2025, ai sensi dell’articolo 2, comma 11-bis, del D.L. n. 338/1989, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 389/1989, potranno essere oggetto, su istanza del debitore presentata, entro il termine di cui al comma 1, tramite i servizi on-line all’INPS e all’INAIL, di rideterminazione del numero delle rate accordate nel rispetto delle condizioni fissate al comma 1 dell’articolo 2 del decreto in commento.

Ebinter Friuli-Venezia Giulia: previsto un fondo straordinario per le calamità naturali

Previsti contributi pari a 600,00 euro per i lavoratori e a 1.500,00 euro per le aziende

L’Ente bilaterale del Friuli-Venezia Giulia ha disposto l’attivazione di un fondo straordinario a sostegno delle aree colpite dalle recenti calamità naturali. L’Ente ha fatto sapere che sono già attive le richieste online per accedere ai contributi che vanno da 600,00 a 1.500,00 euro. Nella fattispecie, il contributo di 600,00 euro è per i lavoratori; mentre, quello di 1.500,00 euro è destinato alle imprese. Infatti, le imprese potranno investirli in spese di pulizia, messa in sicurezza, perizie, ripristini e sostituzioni di arredi o attrezzature danneggiate. Oltre al contributo è prevista anche un’assistenza completa e gratuita da parte della Confcommercio di Gorizia. 

Per accedere al fondo figurano occorre essere un’impresa attiva nelle aree colpite dall’alluvione o essere un lavoratore residente nelle stesse zone o impiegato in un’azienda del settore, anche se con sede in un altro comune della provincia.

Le domande possono essere presentate subito tramite modello online e i contributi verranno liquidati entro 7-9 giorni. 

Regime speciale IVA: inapplicabilità del nuovo obbligo POS per le attività di Tabella C

La risposta del 27 novembre 2025, n. 298, dell’Agenzia delle entrate verte sull’applicabilità degli obblighi di cui all’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, nel contesto del Regime IVA ex articolo 74-quater del D.P.R. n. 633/1972.

L’istante è un’associazione senza scopo di lucro che organizza mostre, fiere ed esposizioni feline. Tale attività rientra nel punto 5 della Tabella C allegata al decreto IVA, relativa a mostre, fiere ed esposizioni. L’associazione chiede di sapere se è obbligata, a partire dal 1° gennaio 2026, come previsto dall’articolo 1, commi 74-77, della Legge di bilancio 2025, a collegare il POS (utilizzato per l’incasso dei titoli di accesso) a un registratore fiscale, specificando di non utilizzare attualmente il registratore telematico.

Essendo un soggetto che nell’anno solare precedente ha realizzato un volume di affari non superiore a cinquantamila euro, l’Istante documenta i corrispettivi percepiti mediante rilascio di un titolo di accesso (biglietto)/ricevuta fiscale prestampato a tagli fissi. Inoltre, l’associazione provvede a inviare periodicamente alla S.I.A.E. i dati relativi ai riepiloghi giornalieri degli incassi.

 

L’Agenzia delle entrate ricorda che la Legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 74) ha sostituito l’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, con applicazione dal 1° gennaio 2026. La nuova norma mira a garantire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tal fine, il POS deve essere sempre collegato allo strumento che registra e memorizza i corrispettivi.
L’obiettivo è rendere maggiormente integrati il processo di certificazione fiscale e quello di pagamento elettronico, facendo emergere in modo puntuale l’eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi. Il registratore telematico deve memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche e trasmettere all’Agenzia delle entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti, anche se non è avvenuta la registrazione dei corrispettivi.

 

L’Agenzia chiarisce che l’attività dell’istante rientra nel regime IVA previsto dall’articolo 74-quater e l’obbligo di certificazione è assolto tramite rilascio di un titolo di accesso.
L’Agenzia stabilisce che deve escludersi che le attività elencate nella Tabella C, come quella svolta dall’istante, ricadano nell’obbligo di collegamento del POS secondo le previsioni del D.Lgs. n. 127/2015, poiché i corrispettivi relativi a queste attività sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate. Questo perché i dati relativi ai titoli di accesso emessi vengono già separatamente trasmessi alla S.I.A.E., come previsto dal decreto ministeriale del 13 luglio 2000, e la S.I.A.E. provvede a renderli disponibili all’Agenzia delle entrate.
Resta fermo, tuttavia, l’obbligo dell’invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie, ove autonomamente documentate.